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Contributo di solidarietà 2023: chiarimenti sul limite legato al patrimonio netto

L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito al contributo di solidarietà 2023 previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 115-119) per le imprese del settore energetico. Con il principio di diritto n. 5 del 3 giugno 2025, si torna sul tema della determinazione del limite massimo del contributo, fissato al 25% del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Fair value dei derivati speculativi e rilevanza ai fini del limite

In particolare, l’Agenzia specifica che le componenti positive derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati speculativi – per i quali non si applica l’hedge accounting – devono essere incluse nel calcolo del limite. Questi valori, infatti, influenzano direttamente l’utile d’esercizio 2021 e, quindi, contribuiscono alla determinazione della soglia massima del contributo.

Determinazione della base imponibile

Secondo quanto stabilito dal comma 116 della Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), il contributo si applica sulla parte del reddito complessivo determinato ai fini IRES per l’anno fiscale precedente al 2023, che eccede di almeno il 10% la media dei redditi conseguiti nei quattro esercizi precedenti al 2022.

Riferimenti dichiarativi

La circolare n. 4/E del 2023 ha chiarito che, per individuare correttamente la base imponibile, è necessario fare riferimento al rigo RF63 del modello “Redditi SC”, che riporta il reddito imponibile rilevante per il calcolo del contributo.

Limite massimo del contributo

L’aliquota applicabile è del 50%, ma l’importo effettivo dovuto non può superare il 25% del patrimonio netto rilevato nel bilancio dell’esercizio 2021 (per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare).

Esclusione della riserva per operazioni di copertura

Un chiarimento importante riguarda l’esclusione della “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” dal computo del patrimonio netto ai fini del limite. Come indicato nella risposta n. 339/2023, tale riserva, derivante dalla valutazione al fair value di strumenti di copertura (cash flow hedge), è considerata una componente temporanea e priva di rilevanza immediata per determinare extraprofitti, in quanto destinata a confluire nel conto economico solo nel momento in cui si manifestano i flussi finanziari coperti (cd. recycling).

Coerenza con i principi contabili e fiscali

L’Agenzia ribadisce che la scelta di contabilizzare una copertura di flussi finanziari riflette una corretta applicazione dei principi contabili, i quali prevedono il rinvio agli esercizi futuri degli effetti economici derivanti dalla riserva CFH, fino a quando i flussi coperti non incidono effettivamente sul risultato d’esercizio.

Questa impostazione è coerente anche con quanto previsto dal DM 8 giugno 2011, articolo 2, secondo cui, ai fini fiscali (IRES e IRAP), il momento rilevante per la tassazione coincide con l’iscrizione delle componenti nel conto economico.

Differenza con i derivati speculativi

Diversamente, i derivati speculativi (non di copertura) generano variazioni di fair value che producono utili o perdite da contabilizzare direttamente nel risultato d’esercizio. Tali utili e perdite, poiché influenzano in modo effettivo e immediato il patrimonio netto, devono essere inclusi nel calcolo del tetto massimo del contributo di solidarietà, rappresentando a tutti gli effetti extraprofitti.

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