Le operazioni, ovvero acquisti e vendite, con San Marino, Paese extracomunitario, che pur non facendo parte dell’Unione Europea rientra in un accordo che gli consente di aderire al mercato unico, rientrano in un tipo di operazioni particolari che si differenziano in base alle loro caratteristiche specifiche.
Operazioni con San Marino: fatture acquisti.
Le fatture ricevute da San Marino, se sono cartacee, possono arrivare sia senza IVA che con addebito IVA al fornitore e verranno registrate con la procedura del reverse charge.
Quando un operatore italiano riceve una fattura cartacea senza IVA:
- chi riceve la fattura emetterà autofattura con l’IVA in aggiunta al totale fattura che fungerà da base imponibile con tipo documento:
- TD19 se è un acquisto di beni;
- TD17 se è una prestazione di servizi;
- il documento, come autofattura verrà inviata allo SDI.
Se la fattura ricevuta è con addebito IVA al fornitore:
- se la fattura elettronica si registrerà normalmente;
- se la fattura è cartacea:
- chi riceve la fattura emetterà autofattura con l’IVA in aggiunta al totale fattura che fungerà da base imponibile con tipo documento TD28;
- il documento, come autofattura verrà inviata allo SDI.
Operazioni con San Marino: fatture vendita.
Dal 1° luglio 2022 è diventato obbligatorio l’emissione delle fatture elettroniche per le operazioni che riguardano la cessione di beni verso San Marino. Per le prestazioni di servizio le fatture ancora non rientrano nell’obbligo della fatturazione elettronica.
L’iter per emettere fattura verso San Marino è:
- L’operatore italiano emette fattura elettronica.
- I dati necessari per poter emettere fattura, sono:
- il codice natura da utilizzare è N3.3, in quanto operazioni non imponibili IVA;
- tipo documento TD24;
- il codice dell’operatore economico del cliente sanmarinese preceduto da “SM”, che sarebbe quello che per noi è il codice fiscale italiano;
- il codice destinatario da utilizzare è 2R4GTO8.
- La fattura arriva all’ufficio tributario di San Marino, il quale verificherà che la fattura sia regolare e provvederà a recapitarla al cliente. Entro i quattro mesi dall’emissione della fattura l’ufficio di San Marino comunicherà se vi è qualche irregolarità nel documento ed entro i successivi 30 giorni l’operatore italiano dovrà provvedere a nuova emissione.
Per verificare l’esito della fattura, se la convalida è andata a buon fine, chi emette fattura dovrà entrate nell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali telematiche (SPID, CIE, CNS) – si accede al servizio Fatturazione Elettronica – Fatture e corrispettivi – Consultazione – Fatture elettroniche ed altri dati IVA – Fatture transfrontaliere
Operazioni con San Marino: dichiarazione dei redditi.
In sede di dichiarazione:
- l’imponibile delle vendite verso San Marino va in VE30;
- l’imponibile degli acquisti da San Marino va in:
- VF13, per quanto riguarda gli acquisti fatti da San Marino, ove si è ricevuta fattura cartacea con addebito IVA al fornitore;
- VF28 campo 6, per quanto riguarda gli acquisti fatti da San Marino, ove si è ricevuta fattura cartacea senza IVA;
- VJ1, nel caso di acquisti di beni quali oro, argento puro, rottami e altri materiali di recupero fatti da San Marino, ove si è ricevuta fattura cartacea senza IVA, e lo stesso importo dovrà essere riportato anche al rigo VF28 campo 6;
- VX4 codice 3, nel caso si richieda un rimborso di operazioni non imponibili provenienti da San Marino, come previsto dalla legge.
Operazioni con San Marino: normativa.
- D.M. 24.12.93;
- D.p.r. n. 633/1972;
- D.Lgs. n. 331/1993;
- D.M. 21.06.2021;
- D.Lgs. n. 300/1999;
- D.p.r. n. 600/1973;
- D.p.r. n. 322/1998;
- Legge n. 112/2000;
- Agenzia n. 2021/211273
- D.L. 34/2019.
Operazioni con San Marino: fonte.
- Agenzia delle Entrate.
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