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Acquisto di crediti DTA: la monetizzazione è l’unica opzione possibile

L’acquisto di un credito d’imposta derivante da Deferred Tax Assets (DTA) consente esclusivamente l’incasso del rimborso, escludendo sia la compensazione tramite modello F24 sia la successiva cessione a terzi.

Il nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n. 73, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sulla disciplina dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA), fornendo importanti chiarimenti in merito al loro trattamento quando vengono ceduti a soggetti terzi.

Il documento di prassi interviene rettificando parzialmente quanto affermato nella precedente risoluzione n. 32 del 15 maggio 2025, precisando che l’acquisto di un credito DTA richiesto a rimborso limita in modo significativo i diritti del cessionario.

Effetti dell’acquisto: stop a compensazione e ulteriore cessione

Secondo i nuovi chiarimenti:

  • il cessionario non può procedere a una nuova cessione del credito acquisito;
  • il credito non è utilizzabile in compensazione tramite modello F24;
  • l’unica facoltà riconosciuta al cessionario è la monetizzazione, ossia l’incasso delle somme rimborsate dall’Erario.

In altri termini, l’acquisto di un credito DTA chiesto a rimborso trasforma il credito stesso in una mera posizione finanziaria, priva di ulteriori utilizzi fiscali.

Origine dei chiarimenti: le richieste degli operatori

Le precisazioni dell’Agenzia fanno seguito a numerosi quesiti presentati da operatori economici in relazione:

  • all’acquisto di crediti derivanti dalla trasformazione delle DTA ai sensi dell’articolo 44-bis del DL n. 34/2019;
  • alla possibilità di compensare o cedere ulteriormente la parte di credito non utilizzata dal cessionario.

Le DTA rappresentano attività iscritte in bilancio che consentono alle imprese di ridurre il carico fiscale futuro; la loro trasformazione in crediti d’imposta ha reso questi strumenti particolarmente rilevanti anche in ottica finanziaria.

Il quadro normativo di riferimento

L’Agenzia richiama la disciplina contenuta nell’articolo 44-bis, comma 2, del DL n. 34/2019, secondo cui i crediti DTA possono essere:

  • utilizzati in compensazione;
  • ceduti;
  • chiesti a rimborso.

La cessione avviene secondo le regole stabilite dagli:

  • articoli 43-bis (cessione dei crediti d’imposta);
  • 43-ter (cessione delle eccedenze all’interno del gruppo),

entrambi contenuti nel DPR n. 602/1973.

Cessione a soggetti esterni al gruppo

Un passaggio centrale riguarda i rapporti al di fuori del perimetro di gruppo. In questi casi, la normativa prevede che:

  • i crediti DTA possano essere ceduti solo se preventivamente richiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi;
  • tale condizione rappresenti un vincolo essenziale per la validità della cessione.

Il principio ribadito dalla risoluzione n. 73/2025

Richiamando l’articolo 43-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, l’Agenzia chiarisce definitivamente che il cessionario:

  • non può trasferire ulteriormente il credito acquistato;
  • non può utilizzarlo in compensazione, neppure parzialmente;
  • può esclusivamente incassare il rimborso riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria.

Si consolida così il principio per cui la richiesta di rimborso “cristallizza” il credito, escludendo qualsiasi forma di circolazione o utilizzo fiscale successivo

Tutela dei comportamenti pregressi

In chiusura, l’Agenzia introduce una clausola di salvaguardia:
restano validi e non sanzionabili i comportamenti difformi adottati dai contribuenti fino alla data di pubblicazione della risoluzione n. 73/2025, in linea con quanto precedentemente indicato nella risoluzione n. 32/2025.

Chiarimenti e operatività

Alla luce dei nuovi chiarimenti, per i soggetti interessati all’acquisto di crediti DTA è fondamentale considerare che:

  • l’operazione ha natura puramente finanziaria;
  • non genera benefici fiscali diretti per il cessionario;
  • la valutazione economica del credito deve tenere conto esclusivamente dei tempi e della certezza del rimborso.

La monetizzazione si conferma, quindi, l’unica strada percorribile.

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