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Cessione dei crediti da trasformazione delle DTA: istruzioni operative

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 32/E, ha fornito chiarimenti importanti sulla cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA). Le indicazioni rispondono a numerosi quesiti ricevuti dall’Amministrazione finanziaria e definiscono il corretto iter per la cessione.

Normativa di riferimento e natura del credito

La disciplina è contenuta nell’articolo 44-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”).
In sintesi:

  • I crediti derivanti dalla trasformazione delle DTA non producono interessi;
  • Possono essere compensati tramite modello F24, chiesti a rimborso o ceduti a terzi;
  • La cessione avviene secondo le modalità previste dagli articoli 43-bis e 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Modalità di cessione ordinaria: atto notarile e notifica

La cessione deve avvenire attraverso:

  • Atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio (ai sensi dell’art. 69, terzo comma, R.D. n. 2440/1923);
  • Successiva notifica alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto cedente.

Importante: Il cessionario non può a sua volta cedere il credito. È esclusivamente autorizzato a utilizzarlo in compensazione tramite F24, utilizzando il codice tributo 6834 (ridenominato con Risoluzione n. 71/2020).

Procedura semplificata per gruppi di società

Se la cessione avviene tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, il processo è molto più snello:

  • Non è richiesto l’intervento notarile;
  • È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi del cedente gli estremi del cessionario e gli importi ceduti (ai sensi dell’art. 43-ter, D.P.R. n. 602/1973).

Canali di comunicazione: niente piattaforma telematica

La cessione non va comunicata tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia disponibile nell’area riservata del sito web.
Tale piattaforma è riservata a comunicazioni fiscali, e non può essere usata per operazioni finanziarie come la cessione dei crediti.

L’Agenzia precisa che:

  • La comunicazione della cessione non conferisce automaticamente certezza, liquidità ed esigibilità al credito;
  • L’Amministrazione può effettuare controlli sulla legittimità fiscale della cessione e dell’utilizzo del credito, ma non partecipa alle negoziazioni tra cedente e cessionario.

Limiti e riferimenti precedenti

Per quanto riguarda i limiti di utilizzo dei crediti, l’Agenzia rinvia:

  • Alla Circolare n. 37/2012, in merito al passaggio automatico da DTA a credito d’imposta per le banche;
  • Alla Circolare n. 17/2014, sulle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 per le DTA IRAP.

Si sottolinea che, a differenza delle precedenti normative, l’attuale articolo 44-bis non richiede che il corrispettivo della cessione sia almeno pari al valore nominale del credito. Questo rappresenta una maggiore flessibilità per le parti coinvolte nella trattativa.

Riepilogo operativo

Scenario Modalità di Cessione Formalità Notarili Comunicazione Agenzia
Cessione ordinaria Atto pubblico / scrittura autenticata Notifica alla Direzione Provinciale
Cessione infragruppo Dichiarazione dei redditi No Dichiarazione fiscale

La nuova risoluzione dell’Agenzia delle Entrate contribuisce a fare chiarezza su una materia tecnica e strategica per molte imprese. La possibilità di trasformare le DTA in crediti cedibili o compensabili è uno strumento rilevante per la pianificazione fiscale, ma richiede attenzione ai dettagli normativi e procedurali.

Se vuoi, posso anche fornirti un modello pratico di atto di cessione o una checklist operativa per la procedura. Fammi sapere!

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