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Cessioni di semilavorati auriferi: quando si applica il reverse charge

Il principio generale

Il meccanismo del reverse charge (inversione contabile) rappresenta una particolare modalità di applicazione dell’Iva in cui il debitore d’imposta non è il cedente, bensì l’acquirente del bene o del servizio.
Nel settore aurifero, tale regime ha una funzione fondamentale di contrasto alle frodi fiscali, poiché evita indebite detrazioni o mancate dichiarazioni dell’imposta.

Tuttavia, non tutti i prodotti in oro rientrano nel perimetro di questa disciplina: l’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che occorre distinguere attentamente tra semilavorati auriferi e prodotti finiti.

La consulenza giuridica del 22 settembre 2025

Con la risposta n. 13/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento Iva da applicare alle cessioni di materiale aurifero e di semilavorati.
L’interpello è stato presentato dall’Associazione Alfa, che chiedeva se il reverse charge potesse estendersi anche a determinati componenti in oro, come:

  • mollette per orecchini
  • moschettoni
  • castoni
  • chiusure per bracciali

Si tratta infatti di articoli già strutturati e apparentemente “completi”, che vengono successivamente assemblati o incastonati per ottenere gioielli destinati al consumatore finale.

Cosa si intende per semilavorati auriferi

Il Dpr n. 150/2002 stabilisce che i semilavorati sono quei prodotti che:

  • pur presentando una struttura finita o semifinita, non hanno un utilizzo autonomo;
  • sono destinati ad essere incorporati in oggetti più complessi.

Con il Dlgs n. 211/2024, l’ambito del reverse charge è stato esteso anche a questi semilavorati, a condizione che abbiano una purezza pari o superiore a 325 millesimi.

Esempi tipici di semilavorati auriferi:

  • rottami di gioielli in oro destinati a fusione e affinazione;
  • beni in oro usati (anche integri), ma ceduti per trasformazione industriale;
  • polveri e paste contenenti oro, valutate in base al contenuto aurifero.

La distinzione tra semilavorati auriferi e prodotti finiti

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il reverse charge non si applica ai prodotti finiti, cioè a quelli che hanno già concluso il proprio ciclo produttivo e non richiedono ulteriori trasformazioni industriali.

Già con la risoluzione n. 161/E del 2005 era stato chiarito che articoli come montature di anelli, chiusure per collane o bracciali non possono essere considerati semilavorati, poiché sono pronti per l’uso e non necessitano di un’ulteriore lavorazione metallurgica.

Il chiarimento del 2025

Nella risposta n. 13/2025, il Fisco ha ribadito che componenti come mollette, moschettoni, castoni e altri articoli simili non rientrano nei semilavorati, poiché:

  • l’attività di assemblaggio o incastonatura non equivale a una trasformazione industriale del metallo;
  • tali beni presentano le stesse caratteristiche dei prodotti già esclusi nel 2005 (montature e chiusure).

Conseguenza pratica

Per questi prodotti, il regime di reverse charge non trova applicazione.
L’Iva deve quindi essere assolta con le modalità ordinarie, cioè applicata dal cedente in fattura e versata secondo le regole generali.

Perché è importante la distinzione

La corretta individuazione del regime fiscale da applicare non è solo un dettaglio tecnico, ma ha implicazioni concrete:

  • tutela le imprese da sanzioni dovute a errata applicazione dell’Iva;
  • garantisce maggiore certezza nei rapporti contrattuali e commerciali;
  • riduce il rischio di contenziosi con l’Amministrazione finanziaria.

L’articolo Cessioni di semilavorati auriferi: quando si applica il reverse charge proviene da Misterfisco.