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Consulenza giuridica: definite le modalità operative

Sono state stabilite le regole applicative per le richieste di consulenza giuridica: il decreto, pubblicato il 27 giugno scorso e firmato dal vice ministro dell’Economia e delle Finanze, disciplina i criteri, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze, oltre alla procedura di esame e agli effetti delle risposte fornite.

L’istituto della consulenza giuridica è stato introdotto dal decreto legislativo n. 219/2023 nell’ambito della riforma fiscale, attraverso l’articolo 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente. Tale strumento consente all’Amministrazione finanziaria di offrire, su richiesta, chiarimenti interpretativi su norme tributarie a soggetti qualificati come associazioni sindacali o di categoria, ordini professionali e amministrazioni statali, in riferimento a questioni di interesse generale che non riguardano casi specifici di singoli contribuenti.

Contenuto e modalità delle istanze

L’articolo 1 del decreto definisce i requisiti e le modalità per la presentazione delle richieste di consulenza, nonché l’iter di esame e gli effetti giuridici delle risposte.
L’articolo 2 chiarisce che la consulenza giuridica consiste in un’attività interpretativa dell’Amministrazione volta a dirimere dubbi su tematiche fiscali generali, prive di riferimenti a situazioni individuali.

Secondo l’articolo 3, l’istanza deve includere:

  • Dati anagrafici e fiscali del richiedente (o del suo rappresentante), inclusi recapiti e indirizzi email (anche PEC)
  • Descrizione dettagliata della questione fiscale di interesse generale
  • Indicazione delle norme tributarie oggetto di incertezza
  • Soluzione interpretativa proposta, esposta con chiarezza e motivata sinteticamente
  • Firma del soggetto richiedente o del suo rappresentante (generale o speciale), con eventuale procura allegata se non già inclusa nell’istanza

Correzione delle carenze

Se mancano elementi essenziali come le disposizioni tributarie in discussione, la soluzione interpretativa proposta o la sottoscrizione (art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e)), l’Amministrazione invita il richiedente a sanare la domanda entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto e differito al primo giorno lavorativo successivo in caso cada di sabato o festivo.

Documentazione e integrazioni

Va allegata ogni documentazione utile per la corretta valutazione della questione, salvo che sia già in possesso dell’Amministrazione o di altre autorità pubbliche indicate dal richiedente.
Se i documenti forniti non sono sufficienti, l’ufficio può chiedere una sola integrazione entro 30 giorni, da effettuare entro 60 giorni.

L’istanza si considera ritirata se:

  • Non viene regolarizzata entro 30 giorni dall’invito
  • La documentazione integrativa non viene trasmessa entro 60 giorni dalla richiesta

In tal caso, è comunque possibile ripresentare una nuova istanza, se ricorrono le condizioni previste.

Tempi e termini

Il termine per rispondere all’istanza è di 120 giorni dalla ricezione della stessa, salvo richieste di integrazione o regolarizzazione, che fanno decorrere il termine dalla ricezione della documentazione mancante.
Il termine è sospeso nel mese di agosto, nei giorni festivi o se è necessario un parere da altra amministrazione (in tal caso, se il parere non arriva entro 60 giorni, l’istanza è dichiarata improcedibile).

La risposta viene inviata al richiedente e pubblicata sul sito istituzionale. Saranno successivi provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali e del direttore generale delle Finanze a stabilire quali uffici sono competenti e le modalità di invio e notifica delle istanze.

Inammissibilità

L’articolo 5 elenca i casi in cui le domande sono dichiarate inammissibili:

  • Presentazione da parte di soggetti non legittimati
  • Mancanza di dati identificativi
  • Assenza della descrizione della questione fiscale
  • Riferimento a casi non generali o legati a contribuenti specifici
  • Mancanza di incertezza normativa (perché già chiarita da prassi ufficiale)
  • Questione già risolta in precedenti risposte (salvo nuovi elementi)
  • Conoscenza da parte del richiedente di controlli in corso sugli associati o rappresentati

Effetti della risposta

Secondo l’articolo 6, le risposte dell’Amministrazione non vincolano i contribuenti rappresentati dai soggetti richiedenti, né modificano le scadenze fiscali, i termini di decadenza o di prescrizione. Le risposte non sono impugnabili.

Applicazione e costi

L’articolo 7 stabilisce che le nuove regole si applicano alle istanze presentate dopo la pubblicazione dei provvedimenti che individueranno gli uffici competenti e le modalità operative.
Infine, l’articolo 8 chiarisce che l’attuazione del decreto non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

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