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Cos’è la Participation Exemption prevista dal Tuir?

La Participation Exemption (PEX) rappresenta uno dei principali istituti del diritto tributario societario italiano volti ad evitare fenomeni di doppia imposizione economica nella tassazione degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni societarie.

Introdotta nell’ordinamento italiano con la riforma dell’imposizione sul reddito delle società del 2003 (D.Lgs. n. 344/2003), essa è oggi disciplinata dall’art. 87 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e costituisce uno strumento fondamentale nella fiscalità delle imprese e nei gruppi societari. La ratio dell’introduzione della Participation Exemption è quella di evitare la duplicazione della tassazione del reddito societario prodotto in capo alla società ed al soggetto partecipante nel momento in cui si viene a realizzare una plusvalenza. Le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni societarie emergono quando una società produce utili in modo continuo, venendo a generare un incremento valoriale del capitale.

La disciplina della Participation Exemption è stata oggetto di rettifica a partire dall’anno 2019 per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 142 del 2018, il quale ha recepito la Direttiva comunitaria 2016/1164. Un’ulteriore rettifica è intervenuta con la Legge di Bilancio 2026. In questa guida fiscale facciamo chiarezza su cosa è e come funziona la Participation Exemption prevista dal Tuir.

Participation Exemption: la ratio dell’istituto del diritto tributario societario

La logica economico-giuridica sottesa all’istituto della Participation Exemption risiede nell’esigenza di eliminare o attenuare la doppia imposizione economica sugli utili societari. In assenza di correttivi, infatti, il reddito prodotto da una società verrebbe tassato una prima volta in capo alla società partecipata e una seconda volta in capo alla società partecipante al momento della distribuzione degli utili o della cessione della partecipazione.

L’istituto trova inserimento in un sistema che consente di privilegiare una visione “per trasparenza economica” del gruppo societario, considerando la partecipazione non come un mero bene patrimoniale, ma come uno strumento di investimento durevole nell’attività imprenditoriale altrui. In tal senso, l’istituto si ispira a modelli presenti anche in altri ordinamenti comunitari, coerentemente con i principi dell’ordinamento dell’Unione europea e con la direttiva madre-figlia (Direttiva 2011/96/UE).

Participation Exemption: la disciplina normativa ai sensi dell’art. 87 TUIR

Ai sensi dell’art. 87 TUIR, le plusvalenze realizzate da società di capitali e da enti commerciali residenti mediante la cessione di partecipazioni sono esenti da imposizione nella misura del 95%, a condizione che ricorrano determinati requisiti.

I presupposti principali sono quattro:

  • requisito del possesso ininterrotto: la partecipazione deve essere detenuta ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della cessione,
  • classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie: la partecipazione deve risultare iscritta tra le immobilizzazioni nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso,
  • residenza della partecipata: la società partecipata non deve essere residente in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (salvo prova contraria),
  • esercizio di impresa commerciale: la partecipata deve esercitare un’effettiva attività commerciale.

In presenza di tali condizioni, il 95% della plusvalenza è escluso dalla formazione del reddito imponibile IRES, con tassazione effettiva limitata al restante 5%, considerato come quota forfetaria indeducibile.

Participation Exemption: ambito soggettivo ed oggettivo

Il regime di esenzione dalla tassazione delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni può essere applicato esclusivamente a determinate categorie di strumenti finanziari, tra cui: titoli azionari, quote in società anche di persone (ad eccezione delle società semplici), contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale o misto e contratti di cointeressenza agli utili e strumenti finanziari assimilabili ai titoli azionari. Sotto il profilo soggettivo, la Participation Exemption si applica principalmente ai soggetti passivi IRES (società di capitali, enti commerciali residenti).

Diversa è la disciplina prevista per le persone fisiche e per le società di persone, per le quali le plusvalenze da partecipazioni seguono regole differenti. Sotto il profilo oggettivo, l’istituto riguarda esclusivamente le plusvalenze da cessione di partecipazioni. Non si applica, invece, ai dividendi, che sono disciplinati da una normativa autonoma (anch’essi generalmente esclusi dalla base imponibile IRES nella misura del 95%). Le plusvalenze in PEX sono tassate al 5 percento, mentre le minusvalenze non sono deducibili.

Participation Exemption: profili sistematici

L’istituto della Participation Exemption rappresenta il superamento del precedente sistema del credito d’imposta sui dividendi, in un’ottica di maggiore semplificazione e competitività del sistema fiscale italiano. L’adozione del regime PEX ha contribuito ad allineare l’Italia ai principali ordinamenti europei, favorendo operazioni di riorganizzazione societaria, fusioni e acquisizioni transfrontaliere.

Nel contesto comunitario la disciplina nazionale deve coordinarsi con le libertà fondamentali del Trattato sul Funzionamento dell’UE, in particolare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, nonché con la normativa antiabuso (ad esempio, le disposizioni in materia di Controlled Foreign Companies – CFC).

Profili critici dell’istituto della Participation Exemption

L’istituto non è esente da criticità. In particolare, il requisito dell’attività commerciale mira a evitare che la PEX si applichi a partecipazioni in società meramente passive o immobiliari. Analogamente, l’esclusione delle società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata risponde all’esigenza di contrastare fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva. In questo senso, la Participation Exemption si inserisce in un sistema più ampio di norme antielusive e antiabuso, volte a garantire che il beneficio fiscale sia coerente con effettive esigenze economiche e non con finalità meramente speculative.

Conclusioni

La Participation Exemption costituisce un pilastro della fiscalità societaria contemporanea, fondato sull’esigenza di neutralità e di eliminazione della doppia imposizione economica. Attraverso l’esenzione quasi integrale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate, il legislatore italiano ha inteso favorire la competitività del sistema produttivo e l’integrazione nei mercati internazionali.

L’istituto, tuttavia, richiede un costante bilanciamento tra esigenze di attrattività fiscale e tutela dell’erario, in un contesto normativo sempre più influenzato dal diritto dell’Unione europea e dalle iniziative internazionali contro l’erosione della base imponibile. In tale prospettiva, la PEX si configura non solo come uno strumento tecnico di diritto tributario, ma come un elemento strategico della politica fiscale e industriale dello Stato.

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