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Esenzione Iva per i corsi di lingua: senza riconoscimento pubblico non è possibile

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 287 del 6 novembre 2025, chiarisce che una ditta individuale che organizza corsi di lingue straniere non può applicare l’esenzione Iva prevista dall’articolo 10 del Dpr 633/1972 se non possiede un formale riconoscimento da parte di una Pubblica amministrazione. Il semplice accesso a un finanziamento pubblico, infatti, non equivale al riconoscimento richiesto dalla normativa ai fini fiscali.

Il caso analizzato dall’Agenzia

Il contribuente interessato, titolare di una ditta individuale con codice Ateco 85.59.30, offriva corsi di lingua destinati a studenti di diverse età e livelli. La ditta aveva ottenuto un finanziamento nell’ambito dell’iniziativa “Resto al Sud”, ritenendo che tale sostegno pubblico potesse essere interpretato come riconoscimento idoneo a beneficiare dell’esenzione Iva per le attività formative svolte.

Secondo il contribuente, l’approvazione della domanda di finanziamento costituiva un “atto concludente” dell’amministrazione pubblica sufficiente a soddisfare il requisito soggettivo della norma.

Esenzione IVA per i corsi di lingua: il caso

L’Agenzia delle entrate richiama la circolare 22/2008, che elenca due condizioni indispensabili affinché una prestazione didattica possa essere esentata dall’Iva:

  1. Natura educativa o formativa delle prestazioni erogate, comprendenti anche attività di formazione professionale.
  2. Riconoscimento formale dell’ente erogatore da parte di una Pubblica amministrazione, che certifichi la qualità e la finalità dell’offerta didattica.

Il riconoscimento può essere espresso con un atto formale oppure risultare da un “atto concludente”, ma solo quando riguarda progetti didattici specifici approvati e finanziati dall’ente pubblico.

Perché il finanziamento “Resto al Sud” non equivale a un riconoscimento didattico

Finalità dello strumento agevolativo

“Resto al Sud”, introdotto dal Dl 91/2017, è un incentivo mirato a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese nelle regioni meridionali. La valutazione dei progetti, gestita da Invitalia, si concentra sugli aspetti:

  • organizzativi,
  • economico-finanziari,
  • imprenditoriali.

Non viene svolta alcuna analisi sulla qualità dell’offerta formativa o sulle competenze didattiche dei soggetti proponenti.

Esenzione IVA in caso di corso di lingua non riconosciuto

La decisione dell’Agenzia si fonda su un principio chiave:
il finanziamento pubblico deve essere diretto espressamente a un progetto educativo, e non all’impresa nel suo complesso.

Nel caso specifico, il contributo non riguarda un programma formativo certificato, ma sostiene esclusivamente l’avvio dell’attività imprenditoriale. Questo non comporta alcuna valutazione degli standard didattici, del livello di professionalità dei docenti o della conformità dell’offerta alle finalità educative di interesse pubblico.

La ratio della norma sull’esenzione Iva

L’articolo 10 del Dpr 633/1972 limita l’esenzione Iva alle prestazioni di enti che lo Stato ritiene idonei allo svolgimento di attività educative comparabili a quelle pubbliche. Ciò implica una valutazione qualitativa e istituzionale, finalizzata ad assicurare che:

  • i corsi siano coerenti con obiettivi di istruzione riconosciuti,
  • il corpo docente sia qualificato,
  • le metodologie e i materiali didattici rispondano a standard adeguati.

Il finanziamento “Resto al Sud” non esercita alcun controllo su questi elementi.

Quando è possibile parlare di riconoscimento ai fini dell’esenzione Iva

L’Agenzia ribadisce che il riconoscimento “per atto concludente” può essere riconosciuto solo quando:

  • un ente pubblico approva e finanzia uno specifico progetto formativo,
  • l’attività didattica è verificata nella sua qualità e nelle sue finalità educative,
  • l’istituto erogatore è considerato idoneo a svolgere un ruolo in linea con l’interesse pubblico.

Nel caso analizzato, questi requisiti non sono presenti. La ditta individuale, pur avendo ottenuto un finanziamento pubblico, non è stata riconosciuta come istituto o scuola da una Pubblica amministrazione e, di conseguenza, non può applicare il regime di esenzione Iva.

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