L’IMU è l’Imposta Municipale propria, sostenuta dai possessori di fabbricati di aree fabbricabili e terreni agricoli.
Su quali immobili va applicata.
Si applica per:
- le prime case con categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- le aree fabbricabili;
- i terreni agricoli;
- i fabbricati.
Chi la paga.
L’IMU viene pagata:
- dal proprietario dell’immobile;
- dal titolare di un diritto reale, ovvero: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- dal genitore affidatario della casa familiare propedeutico alla decisione del giudice;
- il concessionario di una concessione di area demaniale;
- il locatario di una locazione finanziaria.
Chi è esente.
Sono esenti dall’IMU:
- gli immobili di proprietà dello Stato;
- i fabbricati che rientrano nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione d’uso culturale;
- i fabbricati destinati all’esercito;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri;
- gli immobili non disponibili o non utilizzabili con relativa denuncia all’autorità giudiziaria;
- i terreni agricoli posseduti da agricoltori diretti regolarmente iscritti alla previdenza agricola;
- i terreni agricoli con immutabile destinazione agrosilvo-pastorale;
- i terreni agricoli delle isole minori e dei comuni esplicitamente menzionati nella circolare del MEF n. 9/1993.
Agevolazioni.
Esistono agevolazioni previste per questa imposta, quali:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico la base imponibile è ridotta al 50%;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili la base imponibile è ridotta al 50%;
- per i fabbricati in comodato, che rispettano determinati requisiti, la base imponibile è ridotta al 50%;
- per le operazioni locate a canone concordato l’aliquota è ridotta al 75%.
Come si paga.
Può essere pagata con:
- F24;
- bollettino c/c postale.
Codici tributo.
- 3912: IMU sulle abitazioni principali e le relative pertinenze;
- 3913: IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3914: IMU per i terreni;
- 3916: IMU per le aree fabbricabili;
- 3918: IMU per gli altri fabbricati;
- 3923: interessi da accertamento per l’IMU;
- 3924: sanzioni per l’IMU;
- 3925: IMU per gli immobili ad uso produttivo che rientrano nel gruppo catastale con categoria D;
- 3930: incremento dell’IMU per gli immobili ad uso produttivo che rientrano nel gruppo catastale con categoria D;
- 3939: IMU per i fabbricati costruiti da un’impresa edile e destinati alla vendita.
Scadenze.
- 16 giugno 2026 acconto;
- 16 dicembre 2026 saldo;
- 16 giugno 2026 unica soluzione annuale a scelta del contribuente.
Come calcolarla.
Si calcola applicando alla base imponibile, ovvero il valore dell’immobile stabilito dalla legge, l’aliquota della fattispecie dell’immobile stesso:
- per i fabbricati la base imponibile è determinata dal valore venale in comune al 1° gennaio, tenendo presente:
- la zona territoriale dove è situato il fabbricato;
- l’indice di edificabilità;
- la destinazione d’uso;
- gli oneri degli eventuali lavori di adattamento e miglioramento;
- i prezzi medi di vendita.
- Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal valore ottenuto moltiplicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio, rivalutato del 25% un moltiplicare uguale a 135.
DICHIARAZIONE IMU: cos’è?
La dichiarazione va presentata nel caso in cui si siano verificate modiche soggettive e/o oggettive che fanno si che l’imposta sia stata modificata.
DICHIARAZIONE IMU: scadenze.
La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione dell’immobile.
Normativa.
- D.Lgs. n. 201/2011;
- Legge n. 214/2011;
- Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità del 2014);
- Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020);
- Art. n. 13 Decreto Salva Italia.
Fonte.
Ministero delle Economie e delle Finanze.

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