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IRES premiale

Ires premiale: cos’è?

L’Ires premiale è un’agevolazione fiscale che comporta una riduzione della percentuale IRES dal 24% al 20% per le imprese che assumono e investono. La percentuale IRES va calcolata sulla base imponibile, presentando il modello redditi SC.

La base imponibile IRES è:

  • per le società e gli enti commerciali l’utile o la perdita indicato nel bilancio al netto delle variazioni in aumento o in diminuzione;
  • per gli enti non commerciali la somma delle categorie di reddito dell’ente stesso (redditi fondiari, reddito di capitale, reddito d’impresa, redditi diversi);
  • per le società e gli enti commerciali non residenti la somma delle varie categorie di reddito prodotte in Italia.

L’IRES premiale è cumulabile con altre agevolazioni

Chi ne può usufruire?

Possono usufruire dell’IRES premiale:

  • le società per azioni e le società in accomandita per azioni;
  • le società a responsabilità limitata;
  • le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
  • le società europee e le società cooperative europee;
  • gli enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Requisiti.

I requisiti che le imprese devono avere per usufruire della percentuale agevolata IRES, sono:

  • un accantonamento a riserva di almeno dell’80% degli utili relativi all’esercizio 2024;
  • gli investimenti devono essere superiori;
    • al 30% dell’utile accantonato nell’anno in corso;
    • al 24% degli utili conseguiti nel 2023;
    • a 20.000,00 euro;
  • deve essere effettuato un investimento di almeno il 30% degli utili accantonati in beni strumentali di Transizione 4.0 e 5.0;
  • l’occupazione dell’impresa deve essere aumentata di almeno l’1% rispetto al periodo d’imposta 2024;
  • non si deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione nel 2024 e nel 2025.

Soggetti esclusi.

I soggetti esclusi dall’usufruire dell’agevolazione, sono:

  • coloro che nel 2025 sono in liquidazione ordinaria o sono soggetti ad altre procedure concorsuali;
  • coloro che nel 2025 siano forfettari;
  • coloro che nel 2024 hanno applicato la contabilità semplificata.

Decadenze.

L’agevolazione dell’IRES premiale decade:

  • se gli utili accantonati vengono distribuiti prima del 2026;
  • se gli investimenti non vengono realizzati entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato.

Modalità di pagamento.

L’IRES premiale se viene pagata con il modello F24, nella sezione “erario”, “importi a debito versati” con “anno di riferimento” relativo, i codici tributo sono:

  • 2048, acconto IRES seconda rata o unica soluzione;
  • 2049, IRES a saldo;

L’IRES premiale se viene pagata con il modello F24 enti pubblici (F24 EP), nella sezione “erario”, “importi a debito versati” con “anno di riferimento” relativo, i codici tributo sono:

  • 204E, acconto IRES seconda rata o in un’unica soluzione, riferimento A;
  • 205E, saldo IRES, riferimento B.

Scadenze.

L’IRES va pagata:

  • entro il 30 giugno 2026 per il saldo;
  • entro il 30 giugno 2026, la prima rata se si è fatto il rateizzo;
  • entro il 30 novembre 2026, la seconda rata se si è fatto il rateizzo;
  • entro il 30 novembre 2026, in un’unica soluzione.

Sanzioni.

Le sanzioni inerenti l’IRES, sono:

  • 120% delle imposte dovute con un minimo di 250,00 euro per omessa presentazione della dichiarazione;
  • 75% delle imposte dovute per la presentazione tardiva della dichiarazione entro 90 giorni;
  • con il ravvedimento operoso.

Normativa.

  • Decreto Ministeriale 8 agosto 2025;
  • Risoluzione n. 57/2025;
  • D.Lgs. n. 87/2024;
  • Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025);
  • TUIR (art. 73).

Fonte.

  • Agenzia delle Entrate.

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