Data: 23 maggio 2025
Ambito: Fisco e IVA agevolata sui beni sanitari
Anche in epoca post-pandemica, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5% continua a essere valida per le cessioni di dispositivi medici (DM) e dispositivi di protezione individuale (DPI), a condizione che siano destinati a scopi sanitari e inclusi nei codici doganali aggiornati riconosciuti ufficialmente.
Il Contesto normativo: origini dell’agevolazione
L’aliquota agevolata è stata introdotta con il Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), in piena emergenza sanitaria da Covid-19, e recepita nella Tabella A, Parte II-bis del DPR n. 633/1972. L’obiettivo era facilitare la distribuzione e l’acquisto di DPI e materiali utili alla prevenzione del contagio.
Beni interessati dall’agevolazione IVA
L’IVA al 5% si applica a dispositivi come:
- Mascherine chirurgiche e FFP2/FFP3
- Guanti monouso
- Tute e camici protettivi
- Cuffie e copricapi sanitari
- Calzari e occhiali protettivi
Questi articoli devono possedere specifiche caratteristiche tecniche e classificazioni doganali riconosciute dalle autorità competenti, come indicato nella Circolare 26/E del 2020 e aggiornato dalla Circolare n. 5/2023 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Estensione dell’IVA agevolata anche dopo l’emergenza
Nonostante la revoca degli obblighi normativi legati alla pandemia, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 141 del 23 maggio 2025, conferma che l’agevolazione fiscale non è stata abrogata e continua ad applicarsi a condizione che i beni siano:
- Includibili nell’elenco aggiornato dei codici doganali
- Destinati all’uso sanitario
- Riconosciuti come DPI o DM
Commercializzazione a IVA ridotta: tutte le fasi coinvolte
L’IVA agevolata si applica lungo tutta la filiera commerciale: dal produttore al rivenditore, passando per grossisti e distributori. Questo significa che anche le aziende della grande distribuzione, i negozi di ferramenta sanitaria e i fornitori di dispositivi antinfortunistici possono beneficiare dell’aliquota al 5%, purché rispettino le condizioni previste.
Prova della destinazione sanitaria: cosa serve?
Un punto chiave per l’applicazione dell’agevolazione è la finalità sanitaria del bene ceduto. Secondo l’Agenzia:
- La destinazione d’uso può essere certificata tramite una dichiarazione dell’acquirente, che attesti che i beni saranno utilizzati per scopi sanitari.
- La finalità sanitaria è un requisito oggettivo, ovvero basato sulla destinazione funzionale del bene, non sulla natura del soggetto acquirente.
Linee guida per le aziende del settore
Le imprese che operano nella vendita di articoli di protezione devono seguire alcune buone pratiche operative per beneficiare dell’agevolazione:
Verifica dei codici doganali
Accertarsi che i beni rientrino tra quelli elencati nella circolare delle Dogane, identificati tramite codici TARIC specifici.
Raccogliere dichiarazioni degli acquirenti
Ottenere una dichiarazione firmata che attesti la destinazione sanitaria del prodotto acquistato.
Documentare le caratteristiche tecniche
Conservare schede tecniche, certificazioni CE, dichiarazioni di conformità, e altre prove dell’idoneità del bene a essere considerato DPI o DM.
IVA agevolata ancora attiva, ma con criteri precisi
In sintesi, l’aliquota IVA del 5% per dispositivi medici e di protezione rimane pienamente operativa anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Tuttavia, è fondamentale rispettare rigorosamente i requisiti normativi, sia in termini di classificazione dei beni che di loro destinazione.
Questa agevolazione fiscale rappresenta un’opportunità importante per il settore, ma richiede attenzione documentale e conformità tecnica per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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