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Oro e anagrafe dei rapporti finanziari: novità e chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove precisazioni sull’obbligo, da parte degli operatori finanziari, di comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari anche le operazioni relative all’oro destinato a successiva lavorazione.

Questo obbligo rientra nell’ambito dell’articolo 7, comma 6, del DPR n. 605/1973 ed è stato oggetto della risposta n. 6 del 27 giugno 2025, pubblicata a seguito di un quesito presentato da un’associazione di categoria del settore aurifero.

Nuova definizione di “oro da investimento”

Con il Decreto Legislativo n. 211/2024, è stata modificata la definizione di “oro da investimento” prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge n. 7/2000.
Ora rientra in tale definizione anche l’oro destinato a successiva lavorazione, ossia non più solo come riserva di valore ma anche come materia prima da trasformare.

Il quesito: comunicazione obbligatoria anche per oro da lavorare?

L’associazione di categoria ha chiesto se, alla luce della nuova definizione normativa, gli acquisti di oro da investimento (lingotti, placchette, monete) destinati a lavorazione debbano essere anch’essi comunicati all’Anagrafe dei rapporti finanziari.

La risposta dell’Agenzia è : tali operazioni vanno comunicate.

Le motivazioni dell’Agenzia delle Entrate

La conferma non deriva solo dalla recente modifica legislativa, ma anche da orientamenti già espressi in passato, in particolare in una nota dell’8 agosto 2013 indirizzata a Confcommercio Federpreziosi e Confindustria Federorafi.

In quella sede, era stato chiarito che:

  • Sono soggette a comunicazione le operazioni riguardanti oro da investimento (ai sensi della legge 7/2000, art. 1, comma 1, lett. a), trattandosi di rapporti finanziari.
  • Sono escluse dalla comunicazione le operazioni su oro a uso industriale (art. 1, comma 1, lett. b), in quanto rientrano nella normale attività commerciale legata alla produzione.

L’interpretazione della Banca d’Italia

La Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia, in un documento del 2010, aveva già evidenziato che l’oro destinato a successiva lavorazione — pur rientrando fisicamente nella categoria “oro da investimento” — perde tale qualificazione se non è destinato a riserva di valore.

Tuttavia, la stessa UIF aveva ammesso che, ai fini fiscali, rientrano comunque nel perimetro della comunicazione anche le operazioni con oro da investimento ceduto a imprese di produzione, cioè destinate a essere trasformate.

Obbligo confermato e ampliato

Alla luce della nuova formulazione normativa e dei chiarimenti pregressi:

  • Anche l’oro da investimento destinato a lavorazione rientra nell’obbligo di comunicazione all’Anagrafe dei rapporti finanziari.
  • L’obbligo si applica agli operatori finanziari, anche quando l’oro, seppur in forma di lingotti o monete, non viene acquistato come riserva di valore ma per essere trasformato.

La definizione estesa dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 7/2000 è oggi un riferimento chiaro e aggiornato per comprendere quali operazioni vanno segnalate all’Amministrazione finanziaria.

Approfondimenti utili

  • Legge n. 7/2000: disciplina le operazioni sull’oro e distingue tra oro da investimento e oro a uso industriale.
  • DPR n. 605/1973: regolamenta la comunicazione dei rapporti finanziari da parte degli intermediari.
  • Dlgs n. 211/2024: aggiorna le definizioni e amplia il perimetro delle comunicazioni obbligatorie.

L’articolo Oro e anagrafe dei rapporti finanziari: novità e chiarimenti proviene da Misterfisco.