Ecco una guida fiscale dedicata a tutti coloro che svolgono la professione di Operatore olistico: è possibile lavorare anche senza Partita IVA o è necessario aprirla? In questo saggio di Mister Fisco cerchiamo di dare una valida risposta.
Nel corso degli ultimi anni la professione di operatore olistico ha conosciuto una crescita davvero significativa: sempre più giovani e meno giovani decidono di intraprendere questa professione attiva nel campo del benessere naturale, erogando servizi come trattamenti energetici, massaggi olistici, tecniche di rilassamento, riflessologia e consulenze del benessere naturale.
In questo articolo si intende fornire un’analisi approfondita del significato e delle implicazioni dell’apertura della partita IVA per un operatore olistico, esaminando in particolare i costi connessi, gli obblighi di natura fiscale e previdenziale, nonché le ragioni per cui il regime forfettario risulta, nella maggior parte dei casi, la soluzione più conveniente.
Partita IVA per Operatore olistico: è davvero necessaria?
Per poter affermare se sia necessaria o meno l’apertura della Partita IVA è necessario considerare il carattere occasionale o abituale dell’attività svolta. Qualora l’operatore olistico eroghi prestazioni in maniera sporadica, non continuativa e priva di una struttura organizzativa, l’attività potrebbe, in linea teorica, essere inquadrata nell’ambito delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le attività svolte nel settore del benessere presentano elementi che evidenziano una stabile organizzazione e una certa continuità operativa, quali, ad esempio:
- la disponibilità di uno studio o di uno spazio dedicato all’erogazione dei trattamenti;
- lo svolgimento di attività di promozione e pubblicità, sia tramite canali online sia offline;
- l’erogazione sistematica e continuativa di trattamenti o consulenze.
In presenza di tali elementi di abitualità e organizzazione, l’Agenzia delle Entrate tende a qualificare l’attività come lavoro autonomo abituale, con la conseguente necessità di procedere all’apertura della partita IVA, ai sensi della normativa fiscale vigente.
Si precisa, inoltre, che l’apertura della partita IVA da parte di un operatore olistico non comporta l’assunzione dello status di professionista sanitario. L’attività si configura, infatti, come prestazione di servizi alla persona nell’ambito del benessere, caratterizzata da natura non sanitaria e non regolamentata, purché non vengano svolte attività riservate alle professioni sanitarie riconosciute dall’ordinamento vigente.
Aprire Partita IVA per Operatore olistico: quale regime fiscale scegliere?
Il regime forfettario rappresenta, sotto il profilo fiscale e amministrativo, una soluzione particolarmente idonea per l’avvio dell’attività professionale dell’operatore olistico, soprattutto nelle fasi iniziali caratterizzate da volumi di ricavo generalmente contenuti. Tale regime si distingue per una significativa semplificazione degli adempimenti contabili e per un carico impositivo ridotto rispetto ai regimi ordinari. In particolare, il sistema prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 5% per i primi cinque anni di attività, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa vigente; successivamente, l’aliquota viene determinata nella misura ordinaria del 15%.
Un ulteriore elemento di semplificazione consiste nella non applicazione dell’IVA in fattura, con conseguente esonero dai relativi obblighi dichiarativi e di versamento. Inoltre, i compensi percepiti nell’ambito del regime forfettario non sono soggetti a ritenuta d’acconto, contribuendo a rendere più lineare la gestione dei rapporti economici con i clienti. Dal punto di vista amministrativo, il regime forfettario comporta altresì una contabilità semplificata, riducendo in modo significativo gli oneri burocratici connessi alla tenuta delle scritture contabili.
Alla luce di tali caratteristiche, il regime forfettario si configura come uno strumento particolarmente funzionale per i professionisti che intraprendono un’attività nel settore olistico, consentendo di contenere la pressione fiscale nei primi anni di esercizio e, al contempo, di agevolare la gestione amministrativa e contabile dell’attività.
Codice Ateco per l’attività di Operatore olistico: quale scegliere?
L’attività di Operatore olistico rientra nell’ambito delle professioni non regolamentate e si colloca in un contesto fiscale e giuridico specifico nel sistema italiano. L’operatore olistico si occupa del benessere globale della persona attraverso tecniche naturali, energetiche o corporee che non hanno finalità mediche né terapeutiche. Dal punto di vista fiscale, è fondamentale individuare il codice ATECO corretto.
In Italia l’attività di operatore olistico viene generalmente classificata con il seguente codice ATECO:
96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona n.c.a. (non classificate altrove).
Questo codice include diverse attività legate al benessere della persona che non rientrano in categorie specifiche già regolamentate. In particolare, vengono ricondotte a questa classificazione:
- operatori olistici
- pranoterapeuti
- operatori energetici
- facilitatori di tecniche di riequilibrio energetico
- consulenti di discipline bio-naturali
Il codice ATECO 96.09.09 è oggi quello più utilizzato per queste attività perché rappresenta una categoria residuale dedicata ai servizi alla persona non diversamente classificati.
Principali caratteristiche del regime forfettario:
- limite di ricavi: 85.000 euro annui
- tassazione sostitutiva: 5% per i primi 5 anni (start-up) e 15% successivamente
- esonero da IVA
- semplificazione contabile
Per il codice ATECO 96.09.09 il coefficiente di redditività è del 67%.
Esempio semplificato:
- ricavi annui: 20.000 €
- reddito imponibile: 20.000 × 67% = 13.400 €
- imposta sostitutiva 5%: 670 €
A questo importo vanno aggiunti i contributi previdenziali INPS.
Natura dell’attività dell’operatore olistico
Un punto fondamentale riguarda la distinzione tra attività olistica e attività sanitaria. L’operatore olistico:
- non effettua diagnosi mediche
- non prescrive terapie
- non tratta patologie.
L’intervento dell’operatore si concentra esclusivamente sul miglioramento del benessere psico-fisico e sull’armonizzazione energetica della persona.
Dal punto di vista giuridico queste professioni sono disciplinate dalla Legge n. 4 del 2013, che regola le professioni non organizzate in ordini o collegi. Tale normativa consente l’esercizio dell’attività purché venga chiaramente comunicato al cliente che non si tratta di prestazioni sanitarie.
Obblighi contributivi per operatore olistico
La maggior parte degli operatori olistici, in quanto liberi professionisti senza albo, deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. Tale iscrizione è obbligatoria per chi percepisce compensi da lavoro autonomo non iscritto ad altre casse professionali.
- Aliquota contributiva 2026: circa 34,23% per professionisti senza altra forma di previdenza, con riduzione al 25,72% per iscritti ad altre casse.
- Base imponibile: reddito netto annuale derivante dall’attività professionale.
- Periodicità: i contributi sono versati trimestralmente tramite F24, con compensazione possibile tra imposte e contributi.
Se l’operatore svolge attività in maniera saltuaria e non supera 5.000 euro lordi annui per committente, può rientrare nel regime dei lavori occasionali. In questo caso:
- non è obbligatoria la partita IVA,
- icontributi INPS sono trattenuti direttamente dal committente tramite ritenuta del 4%,
- non vi è obbligo di versamenti aggiuntivi.
Per maggiori informazioni e/o per richiedere una consulenza gratuita e personalizzata, contatta il team di Mister Fisco.
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