La sicurezza sul lavoro rappresenta una priorità fondamentale, soprattutto quando si tratta di attrezzature complesse e potenzialmente pericolose come una piattaforma idraulica di sollevamento utilizzate per interventi antincendio e di soccorso.
In questo contesto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la richiesta di immatricolazione di tali macchinari, presentata da un ente pubblico all’Inail, non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo.
Il chiarimento arriva con la risposta n. 260 del 7 ottobre 2025, che offre una precisazione importante in materia di fiscalità e adempimenti legati alla sicurezza sul lavoro.
Comunicazione all’Inail nell’acquisto di piattaforme idrauliche
L’Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) richiede che il datore di lavoro comunichi la messa in servizio di determinate attrezzature di lavoro, tra cui le piattaforme idrauliche di sollevamento elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.
Questa comunicazione, come stabilito dal Decreto ministeriale n. 111/2011, serve a consentire all’Istituto di gestire una banca dati nazionale relativa alla sicurezza e alla tracciabilità dei macchinari.
Una volta ricevuta la comunicazione, l’Inail assegna all’attrezzatura un numero di matricola identificativo, necessario per il monitoraggio e la manutenzione del dispositivo nel tempo.
Finalità amministrativa e non autorizzativa
L’Agenzia delle Entrate precisa che questa procedura non costituisce una richiesta di provvedimento amministrativo, ma una semplice comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa sulla sicurezza.
Pertanto, non sussiste il presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta di bollo.
Imposta di bollo: quando è dovuta
Cosa prevede la normativa generale
In linea generale, l’imposta di bollo di 16 euro si applica alle istanze trasmesse per via telematica agli enti pubblici o amministrazioni statali quando queste:
- riguardano la tenuta di pubblici registri;
- sono dirette a ottenere un provvedimento amministrativo;
- o mirano al rilascio di certificati, estratti o copie.
Queste regole sono stabilite dal D.P.R. n. 642/1972, che disciplina l’imposta di bollo e individua i casi di esenzione e obbligo.
Differenza tra enti pubblici e amministrazioni dello Stato
L’Inail, pur essendo un ente pubblico, è qualificato come ente pubblico economico e non come amministrazione dello Stato.
Di conseguenza, le istanze a esso rivolte sono soggette a bollo solo se finalizzate alla tenuta di registri pubblici o al rilascio di certificazioni.
Nel caso di una semplice comunicazione obbligatoria, come quella in esame, l’imposta non è dovuta.
Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Nella Risposta n. 260/2025, l’Agenzia delle Entrate afferma che la richiesta di immatricolazione presentata da un ente pubblico non rientra tra le istanze soggette a imposta di bollo, poiché:
- non richiede l’emanazione di un provvedimento amministrativo;
- non riguarda la tenuta di pubblici registri;
- è una comunicazione obbligatoria imposta dalla normativa sulla sicurezza del lavoro.
L’esclusione dal bollo per l’acquisto di piattaforme idrauliche
Pertanto, non è necessario versare l’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, in quanto manca il presupposto impositivo previsto dalla legge.
Domanda di immatricolazione ed esenzione del bollo
In sintesi, la domanda di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento destinata a servizi antincendio e di soccorso, presentata da un ente pubblico all’Inail:
- non richiede il pagamento dell’imposta di bollo;
- rientra tra le comunicazioni obbligatorie di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008;
- ha la finalità di aggiornare la banca dati dell’Inail, non di ottenere un atto amministrativo.
Questo chiarimento contribuisce a semplificare gli adempimenti burocratici per gli enti pubblici e a garantire che le risorse siano destinate principalmente alla sicurezza e alla manutenzione delle attrezzature di soccorso, piuttosto che a oneri fiscali non dovuti.
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