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Proroga crediti ZES Unica e ZLS: approvate le nuove comunicazioni

L’approvazione dei nuovi modelli di comunicazione per i crediti d’imposta ZES Unica e ZLS rappresenta un passaggio fondamentale per l’attuazione delle misure introdotte dalla legge di Bilancio 2026.
L’intervento dell’Agenzia delle entrate si è reso necessario a seguito dell’estensione temporale e del rafforzamento del sistema di incentivi fiscali destinati a sostenere gli investimenti produttivi nelle aree economicamente svantaggiate del Paese.

I provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

Con due distinti provvedimenti datati 30 gennaio 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato:

  • i nuovi modelli di comunicazione iniziale, necessari per dichiarare le spese sostenute e programmate;
  • i modelli di comunicazione integrativa, indispensabili per attestare la reale esecuzione degli investimenti;
  • le istruzioni operative aggiornate, che disciplinano modalità di invio, controlli e cause di esclusione dal beneficio.

Questi strumenti consentono alle imprese di accedere correttamente ai crediti d’imposta previsti per la Zona Economica Speciale unica (ZES Unica) e per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), come ridefinite dall’ultima manovra finanziaria.

Il riferimento normativo è costituito dall’articolo 1, commi da 438 a 452, della legge n. 199/2025, che ha modificato in modo significativo il quadro degli incentivi fiscali territoriali.

Credito d’imposta ZES Unica: estensione temporale

La legge di Bilancio 2026 ha prorogato il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica per un ulteriore triennio, rendendolo fruibile anche per gli anni 2026, 2027 e 2028.

L’agevolazione non riguarda più soltanto le aree già incluse nella ZES Unica del Mezzogiorno, ma viene estesa anche alle zone assistite delle regioni Marche e Umbria, con l’obiettivo di rafforzare la competitività di territori colpiti da fragilità strutturali e da eventi economici avversi.

Risorse finanziarie disponibili

Il legislatore ha previsto limiti di spesa differenziati per ciascun anno, stabilendo che:

  • per l’anno 2026 il tetto massimo delle risorse disponibili ammonta a 2,3 miliardi di euro, a conferma del forte impulso iniziale agli investimenti;
  • per il 2027 il plafond viene ridotto a 1 miliardo di euro, mantenendo comunque una dotazione significativa;
  • per il 2028 lo stanziamento è pari a 750 milioni di euro, in un’ottica di progressiva razionalizzazione della spesa.

Credito aggiuntivo per le imprese

Un’ulteriore misura di favore riguarda le imprese che hanno presentato correttamente la comunicazione integrativa tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025.

A tali soggetti è riconosciuto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’importo del credito originariamente richiesto.
Questo beneficio aggiuntivo, tuttavia, è subordinato a una condizione precisa: l’impresa non deve aver fruito del credito d’imposta Transizione 5.0 per gli stessi investimenti, come previsto dall’articolo 38 del Dl n. 19/2024.

Credito d’imposta ZLS: proroga per il triennio 2026–2028

Anche il credito d’imposta destinato alle imprese operanti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) viene prorogato per gli anni 2026, 2027 e 2028.

La proroga conferma il ruolo strategico delle ZLS nel favorire:

  • lo sviluppo delle attività produttive collegate ai porti e alle infrastrutture logistiche;
  • l’attrazione di nuovi investimenti nazionali e internazionali;
  • il rafforzamento delle filiere industriali e commerciali presenti nei territori interessati.

La comunicazione iniziale: funzione e modalità operative

La comunicazione iniziale rappresenta il primo adempimento necessario per accedere al credito d’imposta.
Attraverso questo modello, l’impresa deve indicare:

  • le spese già sostenute a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, relative agli investimenti agevolabili;
  • le spese che prevede di sostenere entro il 31 dicembre dello stesso anno, fornendo una stima attendibile del programma di investimento.

Finestre temporali di presentazione

Le finestre di invio sono identiche sia per la ZES Unica sia per le ZLS e risultano così articolate:

  • dal 31 marzo al 30 maggio 2026 per gli investimenti riferiti al 2026;
  • dal 31 marzo al 30 maggio 2027 per gli investimenti del 2027;
  • dal 31 marzo al 30 maggio 2028 per gli investimenti del 2028.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica, utilizzando il software messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, che rilascia una ricevuta di presa in carico o di scarto entro cinque giorni.

È possibile sostituire la comunicazione già inviata, purché la nuova trasmissione avvenga entro la stessa finestra temporale. Le comunicazioni inviate oltre i termini, invece, sono automaticamente scartate.

Principali cause di scarto

La comunicazione iniziale può essere scartata, ad esempio, quando:

  • la partita IVA dell’impresa non risulta attiva al momento dell’invio;
  • i dati relativi alla struttura produttiva non coincidono con quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione integrativa: conferma degli investimenti

La comunicazione integrativa è un adempimento obbligatorio e ha la funzione di attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione iniziale sono stati effettivamente realizzati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Per le imprese operanti nelle ZLS, la comunicazione deve includere anche:

  • gli acconti versati e fatturati a partire dall’8 maggio 2024, oppure dalla data del DPCM istitutivo o modificativo della ZLS;
  • le spese relative a investimenti pluriennali avviati dal 2024, anche se non ancora completati.

Scadenze di invio

Le finestre temporali per la comunicazione integrativa sono le seguenti:

  • dal 3 al 17 gennaio 2027 per gli investimenti realizzati nel 2026;
  • dal 3 al 17 gennaio 2028 per quelli del 2027;
  • dal 3 al 17 gennaio 2029 per gli investimenti del 2028.

Se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Durante la finestra temporale è possibile sostituire o annullare la comunicazione; tuttavia, l’annullamento comporta la decadenza definitiva dal beneficio fiscale.

Motivi di scarto della comunicazione integrativa

La comunicazione può essere scartata, tra l’altro, se:

  • i dati indicati non risultano coerenti con quelli della comunicazione iniziale;
  • le fatture elettroniche non trovano riscontro nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria;
  • non è compilato il quadro C nei casi in cui sono previsti i controlli antimafia.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato solo dopo il completamento dell’iter di controllo, che prevede:

  • la pubblicazione del provvedimento che determina l’ammontare effettivamente spettante;
  • il rilascio della seconda ricevuta dell’Agenzia delle entrate, che autorizza l’utilizzo in compensazione.

Il credito è utilizzabile esclusivamente tramite modello F24, presentato mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla legge.
Se l’importo compensato risulta superiore al credito disponibile, il modello F24 viene scartato.

Verifiche antimafia

Infine, quando:

  • il credito d’imposta supera 150.000 euro, oppure
  • la somma dei crediti ZES e ZLS maturati negli anni precedenti determina il superamento di tale soglia,

si applicano le verifiche antimafia previste dalla normativa vigente, con conseguente sospensione dell’utilizzo del credito fino alla conclusione dei controlli.

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