Risposta dell’Agenzia delle entrate – 7 luglio 2025, n. 181
L’Agenzia delle entrate ha confermato che è possibile accedere al regime forfettario anche in presenza di attività soggette, per legge, a regimi Iva speciali, a condizione che questi non siano mai stati effettivamente applicati in passato. Il chiarimento arriva con la risposta n. 181 del 7 luglio 2025, risolvendo un dubbio pratico che riguarda numerosi contribuenti in fase di transizione da un regime agevolato all’altro.
Il caso esaminato: transizione dal regime di vantaggio al forfettario
Il contribuente interessato svolge attività di commercio fisso e ambulante di piccoli elettrodomestici, utensili e articoli per la casa, compresi servizi di riparazione. Fino al 31 dicembre 2024, ha operato in regime fiscale di vantaggio (articolo 27 del Dl n. 98/2011), cessato per raggiunti limiti d’età (oltre i 35 anni). Dal 2025 intende aderire al regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014), intraprendendo parallelamente una nuova attività di vendita di elettrodomestici usati di modico valore (inferiore a 516,46 euro), soggetta per legge al regime speciale Iva del margine (articolo 36, comma 6, Dl n. 41/1995).
Il dubbio sull’incompatibilità tra regimi
Il punto critico sollevato dal contribuente riguarda la lettera a) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, secondo cui l’adozione del regime forfettario è incompatibile con l’applicazione dei regimi speciali Iva. Tuttavia, l’interessato sottolinea di non aver mai applicato concretamente il regime del margine in precedenza.
Richiamando precedenti chiarimenti dell’Agenzia (come la risposta n. 48/2020), il contribuente ritiene che l’incompatibilità si realizzi solo se il regime speciale è stato utilizzato in passato, condizione che non si verifica nel suo caso. Pertanto, si considera nella stessa posizione di un soggetto neocostituito, legittimato a optare per il forfettario.
La posizione dell’Agenzia delle entrate
Con la risposta n. 181/2025, l’Agenzia delle entrate conferma questa interpretazione. L’incompatibilità con il regime forfettario è “in re ipsa”, ovvero automatica, ma solo quando il regime speciale Iva è effettivamente applicato. In assenza di tale applicazione, il contribuente può accedere al forfettario.
Inoltre, viene ribadito che se il contribuente ha la possibilità di optare per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari, può comunque accedere al regime forfettario, purché tale opzione sia esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di ingresso nel forfettario.
Come procedere: adempimenti necessari
Per rendere effettiva la variazione, il contribuente dovrà:
- Comunicare la variazione dell’attività tramite il modello AA9/12, compilando:
- Quadro A: “variazione dati”
- Quadro B: “regimi fiscali agevolati”, con il codice 2
- Confermare l’adesione al regime forfettario nella dichiarazione dei redditi.
Conclusione: nessun ostacolo all’accesso al forfettario
In sintesi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’assenza di una precedente applicazione del regime del margine permette al contribuente di accedere legittimamente al regime forfettario, anche se la nuova attività rientra tra quelle soggette, per legge, a un regime Iva speciale.
Questo chiarimento risulta particolarmente utile per tutti i contribuenti che intendono espandere o modificare la propria attività senza perdere il diritto a beneficiare della tassazione agevolata prevista dal forfettario.
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