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Rimborso IRAP dividendi UE e SEE: approvato il nuovo modello

Con il provvedimento del 22 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera ufficiale alle procedure per il recupero dell’IRAP versata in eccesso sui dividendi provenienti dall’area UE e SEE. Il Direttore Vincenzo Carbone ha infatti firmato il modello e le relative istruzioni operative, permettendo a intermediari finanziari e imprese di assicurazione di richiedere il rimborso o optare per l’utilizzo in compensazione.

Questa novità recepisce l’orientamento della Corte di Giustizia UE (sentenza del 1° agosto 2025) e le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che hanno finalmente allineato la normativa italiana alla Direttiva 2011/96/UE (Direttiva Madre-Figlia).

Le novità della Legge di Bilancio 2026 sull’imponibile IRAP

L’adeguamento normativo (Art. 1, commi 48-49, L. 199/2025) ha modificato gli articoli 6 e 7 del Decreto IRAP. A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il regime di tassazione dei dividendi infragruppo è stato drasticamente ridotto:

  • Esclusione del 95% dei dividendi dalla formazione del valore della produzione netta.
  • Quota imponibile fissata al 5% del loro ammontare complessivo.

Il diritto al rimborso riguarda le somme versate in eccedenza rispetto a questo nuovo regime per i periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore della riforma. Restano comunque valide le istanze già presentate prima del 1° gennaio 2026.

Come presentare l’istanza di rimborso IRAP

Il contribuente può inviare il modello, sottoscritto digitalmente o con firma autografa (allegando copia del documento d’identità), tramite il servizio telematico “Consegna documenti e istanze” nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Termini di presentazione

La domanda deve essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento del saldo IRAP (ex art. 38 del Dpr n. 602/1973). Il provvedimento chiarisce due casistiche per la scadenza:

  1. Se il termine ordinario scade oltre i 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, rimane valida la scadenza naturale.
  2. Se il termine dei 48 mesi scade entro 60 giorni dalla pubblicazione (ma era ancora pendente al 1° gennaio 2026), l’istanza può essere presentata entro il nuovo termine di 60 giorni.

Compensazione e utilizzo del credito IRAP

Una delle opzioni più rilevanti per le imprese è la possibilità di utilizzare l’eccedenza IRAP in compensazione tramite modello F24.

Nota Bene: Il credito può essere impiegato esclusivamente per il pagamento del contributo straordinario previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (commi 68-73).

In caso di compensazione, è possibile includere anche gli interessi maturati dalla data del versamento del saldo fino alla presentazione del modello. Chi avesse già una pratica di rimborso aperta al 1° gennaio 2026 può decidere di “trasformarla” in compensazione, rinunciando contestualmente alla quota di rimborso corrispondente.

Modalità operative F24

L’Agenzia delle Entrate istituirà a breve i codici tributo specifici. Ricordiamo che il modello F24 deve essere inviato esclusivamente via web a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

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