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Riparazioni di protesi acustiche: IVA al 22%

Questa precisazione è stata fornita a seguito di un quesito posto da un’associazione che operando nel settore dell’assistenza ai disabili, aveva sollevato dubbi sull’applicabilità dell’aliquota agevolata anche alle operazioni di riparazione delle protesi acustiche.

Si può applicare l’aliquota agevolata anche alle riparazioni?

L’associazione ha chiesto se le riparazioni delle protesi acustiche potessero rientrare nel regime di favore previsto dal punto 30 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972, che include tra i beni agevolati gli “apparecchi e le protesi per disabili”.

A sostegno della propria interpretazione, l’associazione ha sottolineato che:

  • Le riparazioni non implicano la cessione di un nuovo bene, ma il ripristino funzionale di un ausilio già esistente.
  • La Tabella A del decreto IVA non menziona espressamente l’esclusione delle riparazioni.
  • La legge n. 104/1992 e il D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) rafforzano il principio di tutela delle persone con disabilità, anche nei servizi correlati agli ausili.

Con la consulenza giuridica n. 8 del 15 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito posto da un’associazione, la quale chiedeva se fosse possibile applicare alle riparazioni delle protesi acustiche la stessa aliquota IVA agevolata prevista per la vendita di tali dispositivi destinati a persone con disabilità uditiva.

La Risposta dell’Agenzia: riparazioni = prestazioni di servizi

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la normativa IVA distingue chiaramente tra cessioni di beni e prestazioni di servizi. In particolare:

  • Il punto 30 della Tabella A, parte II, e il punto 41-quater fanno riferimento esclusivamente alle cessioni di ausili e dispositivi per disabili, non alle operazioni di manutenzione o riparazione.
  • La circolare n. 87/1987 aveva già stabilito che le riparazioni di protesi acustiche, comprensive di manodopera e ricambi, sono soggette all’aliquota ordinaria del 22%.
  • Si fa anche riferimento alla risoluzione n. 306/E del 2002, relativa alle riparazioni di veicoli per disabili, nella quale si precisa che solo le modifiche e gli adattamenti finalizzati all’uso da parte di soggetti disabili possono beneficiare dell’aliquota ridotta. Le riparazioni ordinarie, invece, no.

Produzioni su commessa: esclusa l’equiparazione alle riparazioni

L’Agenzia chiarisce infine che non si può equiparare la riparazione alla produzione su commessa, come disciplinato dall’art. 16, comma 3 del Dpr 633/1972. Tale norma prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata solo per la produzione di beni personalizzati, non per interventi successivi alla produzione, come appunto le riparazioni.

A tal proposito viene richiamata anche la circolare n. 43/1975 dell’allora Ministero delle Finanze, che specifica che le riparazioni non costituiscono attività produttiva, pertanto non possono accedere al regime agevolato previsto per la produzione su richiesta del cliente.

Differenza tra riparazione e adattamento: un punto chiave

È importante sottolineare la differenza tra:

  • Riparazione generica: riguarda il ripristino del funzionamento di un dispositivo già esistente; è considerata una prestazione di servizi soggetta all’IVA ordinaria.
  • Adattamento o modifica: se effettuato per rendere il dispositivo compatibile con esigenze specifiche del disabile, può rientrare nel regime agevolato, ma solo se finalizzato all’uso personalizzato.

Attenzione alla distinzione normativa

In sintesi:

  • La vendita di protesi acustiche per disabili è soggetta all’IVA agevolata del 4%.
  • Le riparazioni delle stesse protesi, invece, sono soggette all’aliquota ordinaria del 22%, salvo che non si tratti di modifiche funzionali personalizzate.

Questa interpretazione segue un principio di coerenza con l’intero impianto normativo IVA, che agevola l’accesso agli ausili, ma non estende automaticamente il beneficio a tutti i servizi connessi.

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