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Spese di istruzione e welfare aziendale: non imponibili i rimborsi documentati

I rimborsi riconosciuti dal datore di lavoro nell’ambito di un piano di welfare aziendale per sostenere le spese di istruzione dei figli. Possono beneficiare del regime di non imponibilità fiscale anche quando il pagamento della spesa è stato effettuato materialmente dal coniuge del dipendente.

È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 159/2026, che ha esaminato il trattamento fiscale dei rimborsi relativi alle spese educative sostenute per i familiari del lavoratore.

Il fatto che la fattura o la spesa sia stata pagata dal coniuge, anziché direttamente dal dipendente titolare del credito welfare. Non fa venir meno automaticamente l’agevolazione. Diventa però essenziale poter dimostrare con documentazione adeguata la natura della spesa. Il soggetto che ha usufruito del servizio e l’assenza di un doppio beneficio fiscale.

Il riferimento normativo: l’articolo 51 del Tuir

La disciplina si fonda sull’articolo 51 del Tuir, che stabilisce il principio generale di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente.

In base al comma 1, costituiscono reddito tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro. Lo stesso articolo, tuttavia, prevede alcune specifiche deroghe che consentono di escludere determinate somme e prestazioni dalla formazione del reddito imponibile.

Tra queste rientra il comma 2, lettera f-bis), relativo alle prestazioni di educazione e istruzione destinate ai familiari indicati dall’articolo 12 del Tuir.

La disposizione riguarda, tra l’altro, i servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare. Nonché i servizi integrativi e di mensa collegati, la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali e le borse di studio.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle entrate

Il quesito sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguarda alcuni dipendenti che dispongono di un credito welfare aziendale e intendono utilizzarlo per ottenere il rimborso di spese di istruzione sostenute nell’interesse dei propri figli.

La particolarità riguarda uno dei lavoratori: le spese erano state materialmente sostenute dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, utilizzando un conto corrente intestato esclusivamente a quest’ultimo.

Da qui il dubbio: il rimborso poteva comunque essere considerato fiscalmente non imponibile, nonostante il pagamento fosse stato effettuato da una persona diversa dal dipendente titolare del credito welfare?

La risposta dell’Agenzia è positiva, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla disciplina.

Il pagamento effettuato dal coniuge non fa perdere il beneficio

L’elemento centrale della risposta è che non è necessario che il pagamento della spesa sia materialmente effettuato dal dipendente affinché il successivo rimborso possa rientrare nel regime di non imponibilità.

L’Agenzia richiama quanto già precisato con la circolare n. 28/E del 2016, secondo cui le prestazioni previste dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), possono essere erogate direttamente dal datore di lavoro, attraverso soggetti terzi oppure mediante somme di denaro corrisposte al dipendente, anche sotto forma di rimborso di spese già sostenute.

Il requisito fondamentale è però la possibilità di verificare che le somme siano state effettivamente utilizzate per le finalità contemplate dalla norma.

Pertanto, la modalità con cui è stato effettuato il pagamento non costituisce, da sola, un ostacolo alla non imponibilità.

La documentazione è fondamentale

Il riconoscimento del beneficio fiscale è strettamente collegato alla corretta documentazione delle spese.

Secondo i chiarimenti richiamati dall’Agenzia, dalla documentazione deve essere possibile individuare almeno:

  • la natura e la tipologia del servizio acquistato;
  • il soggetto che ha usufruito della prestazione;
  • la riconducibilità del beneficiario ai familiari previsti dalla normativa;
  • l’effettivo sostenimento della spesa;
  • l’assenza di duplicazioni nei rimborsi o nelle agevolazioni fiscali.

La documentazione, quindi, assume un ruolo determinante perché consente al datore di lavoro di verificare che il rimborso sia effettivamente collegato a una delle prestazioni agevolate dall’articolo 51 del Tuir.

Non è indispensabile che il documento sia intestato al dipendente

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda l’intestazione della documentazione di spesa.

Alla luce dei precedenti richiamati nella risposta n. 159/2026, il documento può essere intestato al dipendente oppure al familiare che ha fruito del servizio, purché dalla documentazione sia possibile identificare il beneficiario della prestazione.

Questo principio era già stato evidenziato dalla risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, che ha affrontato il trattamento fiscale dei benefit riconosciuti nell’ambito dei piani di welfare aziendale.

L’obiettivo è garantire un collegamento verificabile tra spesa sostenuta, servizio fruito e familiare beneficiario.

Nessuna doppia agevolazione sulle stesse spese

Il regime di non imponibilità del rimborso comporta anche una conseguenza importante sul piano delle ulteriori agevolazioni fiscali.

Le medesime spese non possono essere utilizzate contemporaneamente per ottenere un rimborso welfare non imponibile e un’ulteriore detrazione o deduzione fiscale, nei limiti in cui il rimborso abbia effettivamente eliminato l’onere a carico del contribuente.

In sostanza, non è possibile beneficiare due volte della stessa spesa attraverso strumenti fiscali differenti.

La regola risponde al principio secondo cui deduzioni e detrazioni spettano in relazione agli oneri che rimangono effettivamente a carico del contribuente.

La dichiarazione sostitutiva richiesta al dipendente

Sul piano operativo, il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione anche alla documentazione integrativa.

Nella fattispecie esaminata, viene richiesto al dipendente di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attestare che le fatture interessate dal rimborso non siano state, e non saranno, utilizzate per ottenere ulteriori rimborsi, totali o parziali.

La dichiarazione deve riguardare anche eventuali richieste effettuate presso altri soggetti, oltre che presso lo stesso datore di lavoro.

La documentazione e le dichiarazioni devono essere conservate per consentire eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Cosa cambia per aziende e lavoratori

Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate è particolarmente rilevante per la gestione dei piani di welfare aziendale, perché conferma che il requisito determinante non è necessariamente l’identità tra il soggetto che effettua materialmente il pagamento e il dipendente che beneficia del piano welfare.

Conta invece la possibilità di dimostrare in modo puntuale la destinazione della spesa e la sua riconducibilità alle prestazioni agevolate.

Per le aziende questo significa adottare procedure interne che consentano di raccogliere e verificare correttamente la documentazione prima di procedere al rimborso.

Per i lavoratori, invece, diventa importante conservare fatture, ricevute, documentazione relativa al servizio e dichiarazioni richieste dal datore di lavoro, soprattutto quando la spesa è stata sostenuta da un familiare.

La conclusione dell’Agenzia delle entrate

Con la risposta n. 159/2026, l’Agenzia delle entrate conferma quindi che i rimborsi delle spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari indicati dall’articolo 12 del Tuir possono non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche quando il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente.

La circostanza che il coniuge abbia utilizzato un conto corrente a lui esclusivamente intestato non impedisce il riconoscimento del regime di favore.

Rimangono però imprescindibili i requisiti sostanziali e documentali: la spesa deve rientrare tra quelle ammesse dalla normativa sul welfare, deve essere possibile identificare il beneficiario del servizio e deve essere esclusa qualsiasi duplicazione di rimborsi o benefici fiscali.

Il principio da tenere presente è quindi semplice: non è decisivo chi effettua materialmente il pagamento, ma la corretta dimostrazione della spesa e della sua destinazione prevista dalla legge.

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