Sono state definitivamente chiarite le modalità di determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione. In presenza di un conto corrente trasferito agli eredi, assumono rilevanza esclusivamente le somme realmente esistenti alla data del decesso. Non quelle risultanti da registrazioni contabili effettuate successivamente.
Il chiarimento dell’Agenzia sulle successioni
Con la risposta a interpello n. 318 del 23 dicembre 2025, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, ai fini dell’imposta sulle successioni, il saldo del conto corrente deve tener conto di tutte le operazioni perfezionate prima della morte del titolare. Anche qualora la banca le abbia contabilizzate in un momento successivo.
Il quesito posto dall’erede
Il caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguarda un conto corrente intestato alla defunta, sul quale era stato effettuato un prelievo bancomat poche ore prima del decesso. L’operazione, pur essendo stata eseguita quando la titolare era ancora in vita, era stata registrata contabilmente dalla banca in una data successiva.
Da qui il dubbio interpretativo:
- da un lato, considerare il saldo reale esistente al momento del decesso, già decurtato del prelievo;
- dall’altro, fare riferimento al saldo contabile comunicato dalla banca, che non teneva conto dei 60 euro prelevati perché registrati successivamente, sebbene con valuta coincidente con il giorno della morte.
Secondo la tesi prospettata dall’erede, il valore da dichiarare avrebbe dovuto rispecchiare la situazione patrimoniale effettiva alla data del decesso. Includendo tutte le operazioni già concluse.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia ha richiamato il Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990), ribadendo alcuni principi fondamentali:
- l’imposta di successione colpisce il valore complessivo netto dei beni e dei diritti trasferiti per causa di morte;
- per i crediti fruttiferi, come i saldi attivi di conti correnti bancari o postali, la base imponibile è costituita dall’importo comprensivo degli interessi maturati fino al giorno del decesso.
È stato inoltre ricordato che il contratto di conto corrente bancario, disciplinato dall’art. 1852 del codice civile, comporta una compensazione automatica tra operazioni attive e passive.
Il rilievo della giurisprudenza di legittimità
A supporto dell’interpretazione adottata, l’Agenzia ha richiamato la sentenza della Corte di cassazione n. 1846/1998, secondo cui le annotazioni e le registrazioni delle singole operazioni hanno natura esclusivamente contabile e un’efficacia puramente dichiarativa. Ciò che assume rilievo giuridico, pertanto, è il momento di perfezionamento dell’operazione, non quello della sua registrazione.
La conclusione operativa
Alla luce di tali principi, ai fini della dichiarazione di successione deve essere indicato il saldo effettivo esistente alla data del decesso. Considerando tutte le operazioni concluse prima della morte del titolare, indipendentemente dalla successiva contabilizzazione bancaria.
Nel caso concreto, il prelievo di 60 euro effettuato dalla defunta deve essere sottratto dal saldo comunicato dalla banca, poiché l’operazione si è perfezionata con la consegna del denaro quando la titolare era ancora in vita.
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