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Trasferimenti tra trust: per il Fisco si tratta di donazione

Data: 24 giugno 2025

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta n. 170/E pubblicata il 24 giugno 2025, che il trasferimento di beni e diritti da un trust originario verso altri trust istituiti. Secondo quanto previsto dal regolamento istitutivo è da considerarsi, ai fini fiscali, un’operazione assimilabile a una donazione. Questo implica l’applicazione dell’imposta sulle donazioni, oltre a quelle di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, laddove i beni trasferiti siano immobili.

L’interpello: struttura del trust e finalità familiari

Nel caso in esame, l’interpello è stato presentato da un trust istituito da tre fratelli, i cui beneficiari sono i rispettivi discendenti in linea retta. L’obiettivo del trust originario era quello di mantenere unita e indivisa la proprietà del gruppo familiare e della struttura societaria da loro controllata.

Secondo quanto stabilito dal regolamento del trust, il trustee (gestore del trust) è obbligato. Fino al compimento del trentesimo anno di età da parte dei beneficiari. A costituire un trust distinto per ciascun ramo familiare, finalizzato a rispondere ai bisogni e agli interessi della relativa famiglia.

La costituzione dei nuovi trust

In ottemperanza a tale previsione regolamentare, il 27 novembre 2014 sono stati istituiti tre nuovi trust, uno per ciascun fratello, con medesime regole e struttura rispetto al trust originario. Il trustee, lo stesso per tutti gli organismi, intende ora trasferire a ciascuno di questi trust una quota pari a un terzo del patrimonio del trust originario, composta da azioni societarie e immobili.

Il quesito fiscale: imposte da applicare nel trasferimenti tra trust

Il richiedente ha chiesto se tale trasferimento debba essere soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni oppure se sia applicabile solo la tassazione in misura fissa per le imposte di registro, ipotecaria e catastale, come previsto per i meri apporti patrimoniali a trust.

A sostegno della sua posizione, il contribuente ha richiamato i chiarimenti forniti nella circolare n. 34/E del 2022, in cui si distingue tra la fase di costituzione del trust (non imponibile) e l’effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari (soggetta a imposta).

Trasferimenti tra trust cosa dice l’Agenzia

L’Agenzia non condivide la posizione del contribuente. Nella risposta all’interpello, ribadisce che il trust è un rapporto fiduciario regolato in Italia dalla legge n. 364/1992, con cui è stata ratificata la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985. Esso comporta la segregazione del patrimonio rispetto al disponente, al trustee e ai beneficiari.

Nel caso specifico, l’Agenzia ritiene che i tre trust successivi debbano essere considerati veri e propri beneficiari del trust originario, poiché ricevono un trasferimento definitivo di beni, funzionale al perseguimento di scopi autonomi e distinti da quelli del trust istitutivo.

Implicazioni fiscali: quando scatta l’imposta sulle donazioni

Il nuovo articolo 2 del Dlgs 346/1990, modificato a partire dal 1° gennaio 2025, specifica che l’imposta sulle successioni e donazioni si applica nel momento in cui i beni vengono effettivamente trasferiti ai beneficiari.

Nel caso di specie, la costituzione dei nuovi trust rappresenta il momento in cui il trustee ha concluso la propria attività di gestione e ha trasferito il patrimonio ai soggetti indicati nel regolamento. Pertanto, l’imposta sulle donazioni risulta pienamente applicabile, oltre a:

  • L’imposta di registro
  • Anche l’imposta ipotecaria
  • E l’imposta catastale

Tutte in misura proporzionale in caso di beni immobili.

Attenzione alle attribuzioni tra trust

La risposta dell’Agenzia chiarisce un principio fondamentale in materia di trust: non è rilevante solo la forma giuridica dell’atto, ma anche la sostanza economica dell’operazione. Quando i beni vengono trasferiti da un trust a un altro in modo definitivo e con finalità autonome, l’operazione è fiscalmente assimilata a una donazione.

I soggetti che amministrano trust devono quindi porre particolare attenzione alle previsioni regolamentari e ai momenti effettivi di attribuzione patrimoniale, per evitare contestazioni in sede di accertamento fiscale.

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