Con il chiarimento reso il 17 marzo 2026 (risposta n. 6 a consulenza giuridica), l’Amministrazione finanziaria ha confermato che il servizio di trasporto dei rifiuti continua a beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10%, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025.
Dal punto di vista fiscale, la prestazione di trasporto viene qualificata come attività autonoma, distinta e non accessoria rispetto alle successive operazioni di trattamento, smaltimento o recupero. Questa autonomia giuridico-tributaria implica che il regime IVA applicabile al trasporto non è influenzato dalla tipologia di operazione finale cui i rifiuti sono destinati, anche quando tali operazioni non godono più di alcuna agevolazione.
Ambito normativo e modifiche della legge di bilancio 2025
La questione interpretativa trae origine dall’applicazione del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA, disposizione che disciplina i casi di applicazione dell’aliquota ridotta.
Prima dell’intervento normativo del 2025, il quadro agevolativo era più ampio: rientravano nel regime del 10% diverse attività connesse alla gestione dei rifiuti, tra cui:

- gestione complessiva del ciclo dei rifiuti (urbani e speciali),
- stoccaggio e deposito temporaneo,
- gestione di impianti di fognatura e depurazione.
Con la riforma introdotta dalla legge di bilancio 2025, il legislatore ha ristretto l’ambito dell’agevolazione, escludendo espressamente:
- il conferimento in discarica,
- l’incenerimento senza recupero energetico efficiente,
che risultano ora assoggettati all’aliquota ordinaria del 22%. Tale intervento si inserisce in una logica di policy fiscale volta a incentivare le attività di recupero e riciclo, penalizzando invece le forme di smaltimento meno sostenibili.
Il nodo interpretativo: il trasporto segue o meno lo stesso regime?
I dubbi applicativi, sollevati da un’associazione rappresentativa delle imprese di trasporto e logistica dei rifiuti, riguardavano specificamente la corretta aliquota IVA da applicare al trasporto.
In particolare, si chiedeva se l’aliquota del 10% fosse applicabile:
- indipendentemente dalla causale di smaltimento indicata nel Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR),
- anche nei casi in cui il codice identificativo (ad esempio D1, relativo allo smaltimento in discarica) rimandi a operazioni oggi soggette al 22%.
La questione è tecnicamente rilevante perché il FIR rappresenta il documento cardine per la tracciabilità del rifiuto, contenente informazioni sulla sua origine, destinazione e modalità di gestione.
Il ruolo del Testo Unico Ambientale e il parere del MASE
Prima di fornire una risposta definitiva, l’Agenzia delle Entrate ha acquisito il parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), trattandosi di una materia con forti implicazioni tecnico-ambientali disciplinate dal Testo Unico Ambientale (TUA).
Dal quadro normativo emerge un principio fondamentale: la “gestione dei rifiuti” è una nozione ampia e articolata, che comprende una pluralità di operazioni tra loro funzionalmente collegate ma giuridicamente autonome, tra cui:
- raccolta,
- trasporto,
- recupero,
- smaltimento.
In tale contesto, il trasporto non costituisce una fase accessoria dello smaltimento, bensì un’attività indipendente, soggetta a:
- autorizzazioni specifiche,
- regole proprie in materia di tracciabilità e responsabilità.
Ne consegue che il trasporto mantiene una propria identità giuridica e non può essere automaticamente attratto nel regime fiscale dell’operazione finale.
Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
Recependo l’impostazione del MASE, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo netto che:
- il trasporto dei rifiuti rientra a pieno titolo tra le attività di gestione ai sensi del TUA;
- tale prestazione, in quanto autonoma e distinta, continua a beneficiare dell’aliquota IVA del 10%;
- la destinazione finale del rifiuto (discarica o incenerimento senza recupero energetico) è irrilevante ai fini IVA per il trasporto;
- analogamente, non assume rilevanza la causale indicata nel FIR.
In altri termini, la qualificazione fiscale della prestazione deve essere effettuata esclusivamente sulla base della natura del servizio reso, senza interferenze derivanti dalle fasi successive del ciclo di gestione dei rifiuti.
Implicazioni operative per gli operatori del settore
Questo orientamento fornisce un importante elemento di certezza per le imprese del comparto trasporto e logistica ambientale. In concreto:
- il servizio di trasporto può essere fatturato con IVA al 10% in via generalizzata;
- non è necessario effettuare valutazioni caso per caso in funzione del destino del rifiuto;
- si evita il rischio di applicazioni difformi o di contestazioni legate alla lettura del FIR.
La distinzione tra prestazione autonoma e operazione accessoria assume quindi un rilievo centrale nella corretta applicazione dell’imposta, confermando un approccio interpretativo coerente sia con la normativa fiscale sia con quella ambientale.
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