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	<description>Studio Cavrenghi, Sciandra, Kertusha</description>
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		<title>Debiti con il Fisco: Le Soluzioni Che Non Sapevi di Avere</title>
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		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:32:36 +0000</pubDate>
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<p>Hai debiti con il Fisco? Scopri rateizzazioni fino a 120 rate, Rottamazione-quinquies, transazione fiscale e ricorso. Ecco la guida aggiornata 2026. </p>
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<p><em>Hai debiti con il Fisco? Scopri rateizzazioni fino a 120 rate, Rottamazione-quinquies, transazione fiscale e ricorso. Ecco la guida aggiornata 2026.</em></p>
<p>Ricevere una <strong>cartella esattoriale</strong> o accorgersi di <strong>avere un debito con l’Agenzia delle Entrate</strong> genera quasi sempre la stessa reazione: ansia, senso di impotenza e la convinzione che l’unica strada sia pagare tutto e subito, o subire pignoramenti e fermi amministrativi. In realtà il sistema fiscale italiano offre diversi strumenti per gestire, ridurre o dilazionare un debito tributario. Conoscerli è il primo passo per riprendere il controllo della propria situazione.</p>
<h2>Il primo errore da evitare: ignorare la cartella</h2>
<p>Molti contribuenti, per paura o disorganizzazione, non aprono nemmeno la busta verde o l’avviso PEC. Questo è l’errore più costoso possibile. <strong>Ignorare una cartella</strong> non la fa sparire: dopo 60 giorni dalla notifica, il <strong>debito diventa esigibile</strong> e l’Agente della riscossione può attivare misure cautelari ed esecutive come il fermo amministrativo del veicolo, l’ipoteca sugli immobili o il pignoramento di stipendio, pensione e conto corrente.</p>
<p>Ogni giorno che passa senza una strategia riduce le opzioni disponibili. Il primo passo, quindi, è sempre leggere con attenzione il documento, verificarne la correttezza e valutare tempestivamente le alternative.</p>
<h3>1. La rateizzazione ordinaria: fino a 120 rate</h3>
<p>Lo strumento più accessibile e sempre disponibile è la <strong>rateizzazione del debito con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione</strong>. Grazie alla riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024), oggi è possibile ottenere piani di pagamento molto più lunghi rispetto al passato: fino a 120 rate mensili per i contribuenti che si trovano in comprovate difficoltà economiche, con criteri di accesso più flessibili e importi di rata calibrati sulla reale capacità di pagamento.</p>
<p>Per importi contenuti la <a href="https://www.misterfisco.it/saggi/cartelle-di-pagamento-e-rateizzazione-la-guida/"><strong>rateizzazione</strong></a> si ottiene in modo semplificato, spesso online, senza dover documentare nulla. Va ricordato che il mancato pagamento di un certo numero di rate consecutive fa decadere il beneficio; quindi, la sostenibilità del piano scelto è più importante della sua durata massima.</p>
<h3>2. La Rottamazione-quinquies: sconto su sanzioni e interessi</h3>
<p>La novità più rilevante del 2026 è la <strong>Rottamazione-quinquies</strong>, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) e successivamente estesa anche ai tributi locali con il DL 38/2026. Riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e consente di estinguere il debito pagando solo il capitale, le spese esecutive e i diritti di notifica, con lo stralcio totale di sanzioni ed interessi di mora. Chi ha aderito ha potuto scegliere tra pagamento in un’unica soluzione oppure un piano molto lungo.</p>
<p>È importante sapere che la finestra per presentare la domanda della Rottamazione-quinquies nazionale si è chiusa il 30 aprile 2026 e la prima rata va versata <strong>entro il 31 luglio 2026</strong>. Chi non ha aderito in tempo alla procedura nazionale non è però senza alternative: restano attivi la rateizzazione ordinaria e, per chi era già decaduto da rottamazioni precedenti, eventuali finestre di riammissione previste dalla normativa. Da notare anche che per la Rottamazione-quinquies non sono previsti margini di tolleranza sui pagamenti; quindi, rispettare le scadenze diventa essenziale una volta aderito.</p>
<p>Un capitolo a parte riguarda i debiti verso Comuni e Regioni: la Legge n. 88/2026 ha esteso la <strong>definizione agevolata</strong> anche ai debiti, tributari e non, affidati all’Agente della riscossione dagli enti territoriali, ma con un meccanismo non automatico: l’adesione dipende dalla decisione del singolo Comune o Regione, e per i contribuenti l’apertura delle domande relative ai tributi locali è attesa nel periodo autunnale del 2026. Chi ha debiti IMU, TARI, bollo auto o multe non ancora rottamati farebbe bene a monitorare le comunicazioni del proprio ente locale nei prossimi mesi.</p>
<h3>3. La transazione fiscale e gli accordi per le imprese in crisi</h3>
<p>Per imprenditori e società in difficoltà finanziaria esiste uno strumento più sofisticato: la <strong>transazione fiscale</strong>, prevista nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani di concordato preventivo.</p>
<p>Consente di <strong>negoziare con il Fisco</strong> un pagamento parziale o dilazionato del debito tributario e contributivo, quando questo garantisce all’Erario un recupero migliore rispetto alla liquidazione dell’attività. È uno strumento tecnico, che richiede l’assistenza di un professionista esperto in crisi d’impresa, ma può fare la differenza tra la chiusura di un’attività e la sua sopravvivenza.</p>
<h3>4. Autotutela e ricorso: quando il debito non è dovuto</h3>
<p>Non tutti i debiti fiscali sono legittimi. Errori di calcolo, notifiche irregolari, prescrizione del credito o doppia imposizione sono situazioni più frequenti di quanto si pensi. In questi casi lo strumento corretto non è la rateizzazione, ma l’<strong>autotutela</strong>: una richiesta all’ente creditore di annullare o correggere un atto palesemente errato, oppure, se i termini sono ancora aperti, il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Prima di attivare qualunque piano di pagamento, quindi, vale sempre la pena verificare se il debito sia effettivamente corretto e ancora esigibile: pagare (o rateizzare) un debito prescritto o viziato significa rinunciare a un diritto.</p>
<h3>5. Sospensione della riscossione in caso di difficoltà grave</h3>
<p>Per chi si trova in una situazione di comprovata e grave difficoltà economica, esiste la possibilità di chiedere la <strong>sospensione temporanea delle procedure di riscossione</strong>, oltre a piani di rateizzazione con importi di rata ridotti proporzionalmente all’indicatore ISEE del nucleo familiare o, per le imprese, ai parametri di bilancio. Questo strumento è spesso sottovalutato perché richiede una documentazione più articolata, ma può evitare <strong>pignoramenti immediati </strong>mentre si costruisce una soluzione più stabile.</p>
<h2>Come orientarsi: un metodo in tre passi</h2>
<ol type="1">
<li>Verificare la <strong>fondatezza del debito</strong>: controllare importi, notifiche e termini di prescrizione prima di qualsiasi pagamento.</li>
<li>Valutare gli <strong>strumenti disponibili</strong> in base al proprio profilo: privato con reddito da lavoro dipendente, pensionato, libero professionista o impresa hanno accesso a strumenti e condizioni diverse.</li>
<li><strong>Agire per tempo</strong>: molte delle soluzioni più vantaggiose — come le rottamazioni — hanno finestre temporali limitate, mentre la rateizzazione ordinaria resta sempre disponibile ma richiede comunque una richiesta tempestiva per evitare l’avvio delle procedure esecutive.</li>
</ol>
<h2>Considerazioni conclusive</h2>
<p>Il <strong>debito con il Fisco</strong> non è quasi mai una strada a senso unico. Tra rateizzazioni fino a 120 rate, rottamazioni con stralcio di sanzioni e interessi, transazioni fiscali per le imprese e strumenti di tutela come l’autotutela e il ricorso, esistono margini concreti per ridurre l’impatto economico e riportare la propria posizione fiscale sotto controllo.</p>
<p>La normativa in materia cambia con frequenza — come dimostrano le <strong>novità del 2026</strong> — per cui è sempre consigliabile verificare le scadenze aggiornate sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o rivolgersi a un Commercialista prima di scegliere la strada da seguire.</p>
<p>Per maggiori informazioni o per richiedere una consulenza personalizzata <a href="https://www.misterfisco.it/contatti/">contatta il team di Mister Fisco</a>!</p>
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		<title>Split payment prorogato fino al 2029: l’Unione europea conferma la misura anti-evasione</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
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<p>L’Unione europea ha autorizzato l’Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2029. Concedendo una proroga di tre anni rispetto alla precedente autorizzazione. La misura sarà quindi operativa senza interruzioni a partire dal 1° luglio 2026. La decisione conferma la fiducia delle istituzioni europee nell’efficacia della scissione dei pagamenti […]</p>
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<p>L’<strong>Unione europea</strong> ha autorizzato l’Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello <strong>split payment</strong> fino al <strong>30 giugno 2029</strong>. Concedendo una proroga di tre anni rispetto alla precedente autorizzazione. La misura sarà quindi operativa senza interruzioni a partire dal <strong>1° luglio 2026</strong>.</p>
<p>La decisione conferma la fiducia delle istituzioni europee nell’efficacia della <strong>scissione dei pagamenti</strong> come strumento di contrasto all’evasione dell’IVA, riconoscendo i risultati ottenuti dall’Italia negli ultimi anni.</p>
<h2>L’Ue approva la proroga dello split payment</h2>
<p>La proroga è contenuta nella <a href="https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/OJ_L_202601728_IT_TXT.pdf"><strong>Decisione di esecuzione (UE)</strong></a><strong> 2026/1728 del Consiglio</strong>. Viene adottata il <strong>10 luglio 2026</strong> e pubblicata nella <strong>Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea</strong> il <strong>15 luglio</strong>.</p>
<p>Il provvedimento accoglie la richiesta presentata dal Governo italiano nell’<strong>ottobre 2025</strong>, con la quale era stata chiesta l’estensione dell’autorizzazione per continuare ad applicare il regime speciale previsto dalla normativa IVA.</p>
<h2>Cos’è lo split payment e come funziona</h2>
<p>Lo <strong>split payment</strong>, introdotto in Italia nel <strong>2015</strong>, è un particolare sistema di versamento dell’IVA applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti della <strong>Pubblica Amministrazione</strong> e di altri soggetti individuati dalla legge.</p>
<p>Con questo meccanismo:</p>
<ul>
<li>il <strong>fornitore emette la fattura con IVA</strong>;</li>
<li>il cliente versa al fornitore esclusivamente il <strong>corrispettivo al netto dell’imposta</strong>;</li>
<li>l’<strong>IVA viene versata direttamente all’Erario</strong> dal soggetto acquirente.</li>
</ul>
<p>In questo modo si elimina il rischio che l’imposta incassata dal fornitore non venga successivamente riversata allo Stato, riducendo in maniera significativa le possibilità di evasione fiscale.</p>
<h2>Perché Bruxelles ha concesso la proroga</h2>
<p>Secondo la Commissione europea, il sistema ha dimostrato di essere <strong>efficace nel contenimento dell’evasione IVA</strong>, contribuendo ad aumentare il livello di compliance fiscale.</p>
<p>La misura continua inoltre a rappresentare uno degli strumenti principali della strategia italiana contro le frodi fiscali. Soprattutto grazie alla sua integrazione con altri sistemi di controllo digitale.</p>
<p>Tra gli elementi che hanno convinto Bruxelles figurano:</p>
<ul>
<li><strong>riduzione del rischio di evasione dell’IVA</strong>;</li>
<li><strong>maggiore tracciabilità delle operazioni</strong>;</li>
<li><strong>controlli fiscali più rapidi ed efficaci</strong>;</li>
<li>migliore monitoraggio dei flussi finanziari tra Pubblica Amministrazione e fornitori.</li>
</ul>
<h2>Il ruolo della fatturazione elettronica</h2>
<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Split-payment-prorogato-fino-al-2029.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Split-payment-prorogato-fino-al-2029-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99240409" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Split-payment-prorogato-fino-al-2029-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Split-payment-prorogato-fino-al-2029-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Split-payment-prorogato-fino-al-2029-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Split-payment-prorogato-fino-al-2029.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 683px) 100vw, 683px"></a></figure>
<p>Uno dei motivi che hanno favorito la proroga dello split payment è la stretta integrazione con la <strong>fatturazione elettronica obbligatoria</strong>.</p>
<p>L’incrocio dei dati provenienti dalle fatture elettroniche e dai versamenti dell’IVA permette infatti all’<strong>Amministrazione finanziaria</strong> di individuare con maggiore rapidità eventuali anomalie, errori o comportamenti fraudolenti.</p>
<p>La digitalizzazione dei processi fiscali ha quindi rafforzato l’efficacia complessiva del sistema di controllo, rendendo lo split payment uno strumento ancora più incisivo nella lotta all’evasione.</p>
<h2>Gli effetti per le imprese fornitrici</h2>
<p>La proroga dello split payment interessa soprattutto le imprese che lavorano con la <strong>Pubblica Amministrazione</strong>.</p>
<p>Poiché l’IVA non viene incassata direttamente dal fornitore, molte aziende maturano con maggiore frequenza <strong>crediti IVA</strong> nei confronti dello Stato.</p>
<p>Per questo motivo la normativa prevede <strong>procedure di rimborso prioritarie</strong>, così da limitare gli effetti finanziari derivanti dal mancato incasso dell’imposta.</p>
<p>La stessa decisione europea richiama l’Italia a <strong>monitorare costantemente i tempi di rimborso</strong>, affinché le imprese possano recuperare i crediti in tempi rapidi e senza eccessivi impatti sulla liquidità.</p>
<h2>Fino a quando sarà valido lo split payment</h2>
<p>Con la nuova autorizzazione europea, il regime della <strong>scissione dei pagamenti</strong> resterà in vigore fino al <strong>30 giugno 2029</strong>.</p>
<p>Prima della scadenza sarà necessario valutare nuovamente l’efficacia della misura e verificare se sussistano ancora le condizioni per un’eventuale ulteriore proroga oppure per il ritorno alle regole ordinarie previste dalla disciplina IVA europea.</p>
<p>La conferma dello split payment rappresenta comunque un ulteriore tassello nella strategia italiana di contrasto all’evasione fiscale, basata sulla combinazione di <strong>fatturazione elettronica, controlli digitali e sistemi di riscossione diretta dell’imposta</strong>, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e un più elevato livello di adempimento fiscale.</p>
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		<title>Buoni fruttiferi postali: quando gli interessi sono esenti per i residenti nei Paesi white list</title>
		<link>https://www.scsk.it/buoni-fruttiferi-postali-quando-gli-interessi-sono-esenti-per-i-residenti-nei-paesi-white-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
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					<description><![CDATA[<div>
<p>L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i cittadini residenti all’estero possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta sostitutiva sugli interessi dei buoni fruttiferi postali, purché siano rispettati specifici requisiti previsti dalla normativa italiana. Il chiarimento è contenuto nella risposta a interpello n. 148 del 20 luglio 2026, che fornisce importanti indicazioni per i contribuenti non residenti e per […]</p>
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</div>
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										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i cittadini residenti all’estero </strong>possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta sostitutiva sugli interessi dei buoni fruttiferi postali, purché siano rispettati specifici requisiti previsti dalla normativa italiana.</p>
<p>Il chiarimento è contenuto nella<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10196933/Risposta+n.+148_2026.pdf/91a0cddc-9fac-57b2-fa1b-8d50feeeaca6?t=1784532980821"> <strong>risposta a interpello n. 148 del 20 luglio 2026</strong></a>, che fornisce importanti indicazioni per i contribuenti non residenti e per coloro che detengono buoni postali mentre vivono stabilmente in uno Stato incluso nella cosiddetta <strong>white list</strong>, ossia l’elenco dei Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni fiscali con l’Italia.</p>
<h2>Quando non si paga l’imposta sugli interessi dei buoni postali</h2>
<p>In via ordinaria, gli interessi maturati sui <strong>buoni fruttiferi postali</strong> sono assoggettati a un’<strong>imposta sostitutiva del 12,5%</strong>, come previsto dal <strong>D.Lgs. n. 239/1996</strong>.</p>
<p>La normativa, tuttavia, riconosce un’importante <strong>agevolazione fiscale</strong> ai contribuenti fiscalmente residenti in Stati o territori inclusi nella <strong>white list</strong>, evitando così la doppia imposizione e favorendo la circolazione degli investimenti internazionali.</p>
<p>L’esenzione si applica esclusivamente se ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge.</p>
<h2>I requisiti necessari per ottenere l’esenzione</h2>
<p>Per beneficiare della <strong>non applicazione dell’imposta sostitutiva</strong>, devono essere rispettati contemporaneamente alcuni presupposti fondamentali.</p>
<p>In particolare:</p>
<ul>
<li><strong>la residenza fiscale deve essere mantenuta senza interruzioni in uno o più Paesi white list per tutto il periodo di possesso dei buoni</strong>;</li>
<li><strong>i buoni fruttiferi devono risultare depositati presso Poste Italiane</strong>, come previsto dal Decreto ministeriale n. 511/1998;</li>
<li><strong>la residenza estera deve essere dimostrata attraverso la documentazione richiesta</strong>, rilasciata dalle autorità fiscali competenti oppure mediante autocertificazione nei casi consentiti dalla normativa.</li>
</ul>
<p>L’assenza anche di uno solo di questi requisiti può comportare l’applicazione dell’imposta prevista dalla disciplina ordinaria.</p>
<h2>Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate</h2>
<p>L’interpello riguarda un cittadino italiano fiscalmente residente all’estero, titolare di <strong>buoni fruttiferi postali emessi il 4 ottobre 2014</strong> e con scadenza nel 2026.</p>
<p>Durante tutto il periodo di possesso dei titoli, il contribuente ha vissuto prima in <strong>Germania</strong> e successivamente in <strong>Svizzera</strong>, mantenendo sempre la residenza fiscale fuori dall’Italia.</p>
<p>L’interessato ha chiesto se, al momento dell’incasso dei buoni, gli interessi dovessero essere tassati in Italia oppure potesse beneficiare dell’esenzione prevista per i residenti nei Paesi white list.</p>
<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Buoni-fruttiferi-postali-quando-gli-interessi-sono-esenti.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Buoni-fruttiferi-postali-quando-gli-interessi-sono-esenti-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99240407" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Buoni-fruttiferi-postali-quando-gli-interessi-sono-esenti-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Buoni-fruttiferi-postali-quando-gli-interessi-sono-esenti-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Buoni-fruttiferi-postali-quando-gli-interessi-sono-esenti-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Buoni-fruttiferi-postali-quando-gli-interessi-sono-esenti.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 683px) 100vw, 683px"></a></figure>
<h2>Perché Germania e Svizzera consentono l’esenzione</h2>
<p>L’Agenzia ha evidenziato che:</p>
<ul>
<li>la <strong>Germania</strong> risultava già inclusa tra gli Stati white list al momento dell’emissione dei buoni;</li>
<li>la <strong>Svizzera</strong> è entrata nell’elenco dei Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con il <strong>Decreto ministeriale 9 agosto 2016</strong>.</li>
</ul>
<p>Poiché il trasferimento del contribuente in Svizzera è avvenuto soltanto nel <strong>2019</strong>, la continuità della residenza in Stati white list non è mai stata interrotta.</p>
<p>Di conseguenza, il requisito della permanenza continuativa in Paesi collaborativi risulta pienamente soddisfatto.</p>
<h2>Il principio confermato dall’Agenzia</h2>
<p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, se:</p>
<ul>
<li><strong>i buoni restano depositati presso Poste Italiane</strong>;</li>
<li><strong>la residenza estera è dimostrata con idonea documentazione</strong>;</li>
<li><strong>non vi sono periodi di residenza in Stati non appartenenti alla white list</strong>;</li>
</ul>
<p>gli <strong>interessi, i premi e gli altri proventi maturati sui buoni fruttiferi postali non sono soggetti all’imposta sostitutiva italiana del 12,5%</strong>.</p>
<p>Si tratta di un principio particolarmente rilevante per gli italiani residenti all’estero che detengono strumenti di risparmio emessi in Italia.</p>
<h2>La documentazione da presentare a Poste Italiane</h2>
<p>Per ottenere l’esenzione, <strong>Poste Italiane</strong> deve acquisire la documentazione che dimostri la residenza fiscale del beneficiario.</p>
<p>Sono considerate valide:</p>
<ul>
<li><strong>la certificazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria dello Stato estero di residenza</strong>;</li>
<li><strong>l’autocertificazione</strong>, quando ammessa dal Decreto ministeriale 12 dicembre 2001.</li>
</ul>
<p>Come già chiarito in precedenti documenti di prassi, la documentazione può essere consegnata <strong>anche al momento della riscossione dei buoni</strong>, purché certifichi che i requisiti richiesti siano rimasti invariati durante tutto il periodo di possesso.</p>
<p>Nel caso in cui il contribuente abbia cambiato Stato di residenza nel corso degli anni, dovrà produrre la documentazione relativa <strong>a ciascun Paese estero interessato</strong>, dimostrando che tutti rientravano nella white list durante i rispettivi periodi.</p>
<h2>Il quadro normativo di riferimento</h2>
<p>Il chiarimento dell’Agenzia si basa principalmente sulle disposizioni contenute in:</p>
<ul>
<li><strong>articolo 23 del TUIR</strong>, relativo ai redditi prodotti da soggetti non residenti;</li>
<li><strong>D.Lgs. n. 239/1996</strong>, che disciplina la tassazione dei redditi di capitale;</li>
<li><strong>Decreto ministeriale n. 511/1998</strong>, riguardante i buoni fruttiferi postali;</li>
<li><strong>Decreto ministeriale 4 settembre 1996</strong>, che individua gli Stati appartenenti alla white list;</li>
<li><strong>Decreto ministeriale 12 dicembre 2001</strong>, relativo alle modalità di certificazione della residenza fiscale.</li>
</ul>
<h2>Cosa cambia per i contribuenti</h2>
<p>La risposta dell’Agenzia delle Entrate offre un’importante conferma interpretativa: <strong>i residenti all’estero che hanno mantenuto senza interruzioni la propria residenza fiscale in Paesi white list possono incassare gli interessi dei buoni fruttiferi postali senza subire la tassazione italiana</strong>, purché rispettino gli obblighi documentali previsti dalla normativa.</p>
<p>Il chiarimento rappresenta un riferimento utile sia per gli investitori italiani residenti all’estero sia per gli intermediari incaricati dell’applicazione del corretto regime fiscale, contribuendo a evitare contestazioni e successive richieste di rimborso dell’imposta eventualmente trattenuta.</p>
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		<title>Fusione di fondi UCITS transfrontalieri: il Fisco conferma la neutralità fiscale per gli investitori</title>
		<link>https://www.scsk.it/fusione-di-fondi-ucits-transfrontalieri-il-fisco-conferma-la-neutralita-fiscale-per-gli-investitori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
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					<description><![CDATA[<div>
<p>La fusione per incorporazione tra fondi UCITS appartenenti a diversi Stati membri dell’Unione europea non determina alcuna tassazione immediata per gli investitori residenti in Italia. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 149 del 20 luglio 2026, che conferma come l’assegnazione delle quote del fondo incorporante non costituisca un evento […]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>La <strong>fusione per incorporazione tra fondi UCITS appartenenti a diversi Stati membri dell’Unione europea</strong> non determina alcuna tassazione immediata per gli investitori residenti in Italia. È questo il chiarimento fornito dall’<strong>Agenzia delle Entrate</strong> con la<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10196933/Risposta+n.+149_2026.pdf/41f6222e-e897-1924-b50b-4fddabb0d745?t=1784533638761"> <strong>risposta n. 149</strong></a><strong> del 20 luglio 2026</strong>, che conferma come l’assegnazione delle quote del fondo incorporante non costituisca un evento fiscalmente rilevante.</p>
<p>Di conseguenza, <strong>non si genera né un reddito di capitale né un reddito diverso</strong>, con l’effetto che <strong>non deve essere applicata la ritenuta del 26%</strong> prevista dall’articolo 10-ter della legge n. 77/1983.</p>
<h2>Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate</h2>
<p>L’interpello riguarda una <strong>fusione transfrontaliera tra fondi UCITS</strong> istituiti in Irlanda e comparti di un fondo lussemburghese, tutti gestiti dalla medesima società di gestione.</p>
<p>L’operazione rientra nell’ambito della <strong>direttiva europea 2009/65/CE (UCITS IV)</strong>, che disciplina le fusioni tra organismi di investimento collettivo armonizzati e favorisce una maggiore integrazione del mercato finanziario europeo.</p>
<p>L’obiettivo della fusione è quello di:</p>
<ul>
<li><strong>semplificare la struttura dei fondi</strong>;</li>
<li>ridurre i costi amministrativi e gestionali;</li>
<li>concentrare il patrimonio in un numero inferiore di comparti;</li>
<li>migliorare l’efficienza operativa senza modificare la posizione economica degli investitori.</li>
</ul>
<h2>Come funziona la fusione tra fondi UCITS</h2>
<p>Dal punto di vista operativo, i fondi incorporati vengono <strong>sciolti senza essere liquidati</strong>.</p>
<p>L’intero patrimonio, comprensivo di <strong>attività e passività</strong>, viene trasferito al fondo incorporante, mentre gli investitori ricevono automaticamente nuove quote secondo un <strong>rapporto di cambio pari a 1:1</strong>.</p>
<p>In pratica, il valore dell’investimento rimane invariato e il partecipante continua a detenere un investimento equivalente, semplicemente rappresentato da quote di un diverso fondo.</p>
<h2>Perché la fusione non è tassata</h2>
<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Fusione-di-fondi-UCITS-transfrontalieri-il-Fisco-conferma-la-neutralita.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" width="683" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Fusione-di-fondi-UCITS-transfrontalieri-il-Fisco-conferma-la-neutralita-683x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99240402" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Fusione-di-fondi-UCITS-transfrontalieri-il-Fisco-conferma-la-neutralita-683x1024.jpg 683w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Fusione-di-fondi-UCITS-transfrontalieri-il-Fisco-conferma-la-neutralita-200x300.jpg 200w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Fusione-di-fondi-UCITS-transfrontalieri-il-Fisco-conferma-la-neutralita-768x1152.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/Fusione-di-fondi-UCITS-transfrontalieri-il-Fisco-conferma-la-neutralita.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 683px) 100vw, 683px"></a></figure>
<p>Il punto centrale affrontato dall’Agenzia riguarda la qualificazione fiscale dell’assegnazione delle nuove quote.</p>
<p>La normativa italiana individua con precisione gli eventi che fanno sorgere un reddito imponibile, tra cui:</p>
<ul>
<li><strong>distribuzione dei proventi</strong> durante il possesso delle quote;</li>
<li><strong>rimborso o liquidazione</strong> dell’investimento;</li>
<li><strong>cessione delle quote</strong>;</li>
<li><strong>conversione tra comparti dello stesso fondo</strong>, operazione assimilata a un rimborso seguito da una nuova sottoscrizione.</li>
</ul>
<p>La <strong>fusione tra fondi</strong>, invece, <strong>non rientra tra gli eventi imponibili</strong> previsti dalla legge.</p>
<p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, <strong>non si verifica alcun disinvestimento</strong> da parte dell’investitore.</p>
<p>Quest’ultimo:</p>
<ul>
<li>se <strong>non vende le proprie quote</strong>;</li>
<li><strong>non riceve denaro</strong>;</li>
<li><strong>non realizza alcun guadagno</strong>;</li>
<li>mantiene la continuità del proprio investimento attraverso l’attribuzione di quote di pari valore del fondo incorporante.</li>
</ul>
<h2>Continuità dell’investimento e assenza di realizzo</h2>
<p>Uno degli elementi determinanti richiamati nella risposta è rappresentato dalla disciplina europea delle fusioni UCITS.</p>
<p>La direttiva comunitaria stabilisce infatti che il fondo incorporato viene sciolto <strong>“senza liquidazione”</strong>, evidenziando come l’operazione rappresenti una <strong>continuità del rapporto di investimento</strong> e non la sua cessazione.</p>
<p>Per questo motivo la fusione <strong>non può essere assimilata né a una cessione delle quote né alla liquidazione dell’investimento</strong>, eventi che invece comporterebbero la tassazione.</p>
<h2>I precedenti che confermano l’orientamento del Fisco</h2>
<p>La risposta n. 149/2026 si inserisce in un orientamento ormai consolidato dell’Amministrazione finanziaria.</p>
<p>L’Agenzia richiama infatti precedenti documenti di prassi che avevano già riconosciuto la <strong>neutralità fiscale delle fusioni tra organismi di investimento collettivo</strong>, tra cui:</p>
<ul>
<li>la <strong>risposta n. 206 del 2024</strong>;</li>
<li>la <strong>risposta n. 56 del 2026</strong>;</li>
<li>la <strong>risposta n. 69 del 2026</strong>.</li>
</ul>
<p>Con il nuovo chiarimento, tale principio viene confermato anche per le <strong>fusioni transfrontaliere tra fondi UCITS appartenenti a diversi Stati membri dell’Unione europea</strong>.</p>
<h2>Nessuna ritenuta del 26% per gli investitori italiani</h2>
<p>La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è chiara: <strong>l’attribuzione delle quote del fondo incorporante agli investitori italiani non genera materia imponibile</strong>.</p>
<p>Di conseguenza:</p>
<ul>
<li><strong>non si producono redditi di capitale</strong>;</li>
<li><strong>nemmeno si realizzano redditi diversi</strong>;</li>
<li><strong>non deve essere applicata la ritenuta del 26%</strong> prevista dall’articolo 10-ter della legge n. 77/1983.</li>
</ul>
<p>Si tratta di un importante chiarimento per il settore del <strong>risparmio gestito</strong>, poiché garantisce che le operazioni di riorganizzazione societaria previste dalla normativa europea possano essere effettuate <strong>senza penalizzazioni fiscali per gli investitori</strong>, preservando il principio della continuità dell’investimento fino al momento in cui si verificherà un effettivo disinvestimento o un’altra operazione fiscalmente rilevante.</p>
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		<item>
		<title>Colonnine di ricarica per le auto elettriche Pronto il servizio per gli esercenti che devono inviare i corrispettivi (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/colonnine-di-ricarica-per-le-auto-elettriche-pronto-il-servizio-per-gli-esercenti-che-devono-inviare-i-corrispettivi-comunicato-stampa-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 16:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
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			</item>
		<item>
		<title>Perimetro allargato per la sostitutiva Irpef al 5% sugli aumenti dei dipendenti privati. L’imposta agevolata si applica anche alle somme relative alle annualità precedenti (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/perimetro-allargato-per-la-sostitutiva-irpef-al-5-sugli-aumenti-dei-dipendenti-privati-limposta-agevolata-si-applica-anche-alle-somme-relative-alle-annualita-precedenti-comunicato-stampa-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 16:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
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			</item>
		<item>
		<title>Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2026. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/autotrasportatori-deduzione-forfetaria-2026-indicazioni-per-compilare-la-dichiarazione-dei-redditi-comunicato-stampa-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
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		<item>
		<title>Mercato non residenziale, online il Rapporto annuale Entrate-Assilea. Scambi in rialzo per uffici, negozi e capannoni (+4,9%). Leasing, stipulati contratti per un valore di 3,2 miliardi di euro (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/mercato-non-residenziale-online-il-rapporto-annuale-entrate-assilea-scambi-in-rialzo-per-uffici-negozi-e-capannoni-49-leasing-stipulati-contratti-per-un-valore-di-32-miliardi-di-euro-comuni-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
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			</item>
		<item>
		<title>Sospensione della notifica degli atti ad agosto: nessun aumento nei mesi precedenti e successivi. A luglio forte riduzione per lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni (comunicato stampa)</title>
		<link>https://www.scsk.it/sospensione-della-notifica-degli-atti-ad-agosto-nessun-aumento-nei-mesi-precedenti-e-successivi-a-luglio-forte-riduzione-per-lettere-di-compliance-cartelle-e-altre-comunicazioni-comunicato-stampa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>
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			</item>
		<item>
		<title>Cassetto fiscale più ampio: arrivano nuovi documenti consultabili online</title>
		<link>https://www.scsk.it/cassetto-fiscale-piu-ampio-arrivano-nuovi-documenti-consultabili-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCSK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scsk.it/cassetto-fiscale-piu-ampio-arrivano-nuovi-documenti-consultabili-online/</guid>

					<description><![CDATA[<div>
<p>Dal 16 luglio 2026 il Cassetto fiscale si evolve con nuove funzionalità che consentono a cittadini e imprese di accedere a un numero maggiore di documenti direttamente dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La novità è stata introdotta con il provvedimento emanato il 16 luglio 2026, in attuazione dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 1/2024, […]</p>
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</div>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Dal <strong>16 luglio 2026</strong> il <strong>Cassetto fiscale</strong> si evolve con nuove funzionalità che consentono a cittadini e imprese di accedere a un numero maggiore di documenti direttamente dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>La novità è stata introdotta con il <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10196139/Provvedimento+Cassetto+fiscale_16+luglio+2026.pdf/e8027afe-0015-f44a-5da3-523a061b61ef?t=1784215608743">provvedimento emanato il <strong>16 luglio 2026</strong></a>, in attuazione dell’articolo 23 del <strong>D.Lgs. n. 1/2024</strong>, e rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione dei servizi fiscali previsto dalla riforma fiscale. L’obiettivo è quello di rendere il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria più semplice, trasparente e immediato, favorendo al tempo stesso la <strong>compliance spontanea</strong> e una maggiore consapevolezza della propria posizione tributaria.</p>
<h2>Cos’è il Cassetto fiscale</h2>
<p>Il <strong>Cassetto fiscale</strong> è il servizio online dell’Agenzia delle Entrate che permette ai contribuenti di consultare in qualsiasi momento la propria documentazione fiscale.</p>
<p>Attraverso questo strumento è già possibile visualizzare:</p>
<ul>
<li>dichiarazioni fiscali presentate;</li>
<li>versamenti effettuati;</li>
<li>dati catastali;</li>
<li>fatture elettroniche (nei casi previsti);</li>
<li>comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate;</li>
<li>informazioni relative ai propri adempimenti tributari.</li>
</ul>
<p>Con il nuovo provvedimento, il patrimonio informativo disponibile viene ulteriormente ampliato.</p>
<h2>Quali nuovi documenti saranno disponibili</h2>
<p>Tra i principali documenti che entreranno a far parte del Cassetto fiscale figurano gli <strong>avvisi di liquidazione</strong> emessi ai sensi degli articoli 15 e seguenti del <strong>D.P.R. n. 601/1973</strong>.</p>
<p>Saranno inoltre consultabili gli avvisi relativi alle <strong>agevolazioni “Prima Casa”</strong>, disciplinate dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al <strong>D.P.R. n. 131/1986</strong>.</p>
<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/cassetto-fiscale-ampliamenti.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" width="747" height="1024" src="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/cassetto-fiscale-ampliamenti-747x1024.jpg" alt="" class="wp-image-99240357" srcset="https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/cassetto-fiscale-ampliamenti-747x1024.jpg 747w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/cassetto-fiscale-ampliamenti-219x300.jpg 219w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/cassetto-fiscale-ampliamenti-768x1053.jpg 768w, https://www.misterfisco.it/wp-content/uploads/2026/07/cassetto-fiscale-ampliamenti.jpg 1009w" sizes="auto, (max-width: 747px) 100vw, 747px"></a></figure>
<h3>Avvisi di accertamento parziale automatizzati</h3>
<p>Il provvedimento introduce anche la possibilità di visualizzare gli <strong>avvisi di accertamento parziale automatizzati</strong>, emessi ai sensi dell’articolo 41-bis del <strong>D.P.R. n. 600/1973</strong>.</p>
<p>Si tratta di atti con cui l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente eventuali irregolarità rilevate attraverso controlli automatizzati.</p>
<h3>Provvedimenti di autotutela</h3>
<p>Nel Cassetto fiscale saranno disponibili anche i provvedimenti di <strong>autotutela</strong>, sia totale che parziale.</p>
<p>Questi documenti attestano la decisione dell’Agenzia delle Entrate di modificare oppure annullare un atto precedentemente emesso qualora vengano riscontrati errori o motivi che ne giustificano la revisione.</p>
<h2>Chi potrà consultare i nuovi documenti</h2>
<p>Durante la fase iniziale di applicazione, l’accesso sarà consentito a:</p>
<ul>
<li><strong>contribuenti</strong> destinatari degli atti;</li>
<li><strong>rappresentanti legali</strong>, come tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale;</li>
<li><strong>persone di fiducia</strong> appositamente autorizzate dal contribuente.</li>
</ul>
<p>Questa modalità garantisce un accesso controllato ai documenti, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati personali.</p>
<h2>Dove saranno disponibili gli atti</h2>
<p>I documenti saranno pubblicati all’interno della sezione <strong>“L’Agenzia scrive”</strong> presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>L’accesso sarà possibile utilizzando una delle credenziali previste:</p>
<ul>
<li><strong>SPID</strong>;</li>
<li><strong>Carta d’Identità Elettronica (CIE)</strong>;</li>
<li><strong>Carta Nazionale dei Servizi (CNS)</strong>;</li>
<li>credenziali <strong>Entratel</strong> o <strong>Fisconline</strong>, nei casi in cui siano ancora utilizzabili.</li>
</ul>
<p>Gli atti diventeranno consultabili <strong>dal giorno successivo</strong> alla registrazione della notifica nei sistemi informatici dell’Agenzia.</p>
<h2>Sarà possibile monitorare lo stato del procedimento</h2>
<p>Una delle innovazioni più interessanti riguarda la possibilità di seguire l’intero iter amministrativo degli atti.</p>
<p>Il contribuente potrà verificare non solo la presenza del documento, ma anche l’evoluzione della pratica attraverso specifici <strong>stati procedimentali</strong>, rendendo il Cassetto fiscale uno strumento di monitoraggio continuo.</p>
<p>Tra le informazioni consultabili saranno presenti:</p>
<ul>
<li><strong>notifica dell’atto</strong>;</li>
<li><strong>definizione con pagamento</strong>;</li>
<li>definizione con pagamento delle sanzioni;</li>
<li>mancata opposizione alla notifica;</li>
<li>definizione tramite <strong>pace fiscale</strong>;</li>
<li>definizione mediante <strong>tregua fiscale</strong>;</li>
<li>accertamento con adesione;</li>
<li>autotutela totale;</li>
<li>autotutela parziale;</li>
<li>presenza di un ricorso o di un contenzioso pendente;</li>
<li>definizione della controversia con sentenza definitiva.</li>
</ul>
<p>In pratica, ogni contribuente potrà visualizzare una vera e propria <strong>cronologia amministrativa</strong> della propria pratica fiscale, utile per conoscere in tempo reale lo stato del procedimento.</p>
<h2>Un passo avanti nella digitalizzazione dei servizi fiscali</h2>
<p>L’ampliamento del Cassetto fiscale rientra tra gli interventi previsti dalla <strong>Legge delega n. 111/2023</strong>, che punta a rafforzare la digitalizzazione del sistema tributario italiano.</p>
<p>L’intento dell’Agenzia delle Entrate è trasformare il Cassetto fiscale in un archivio digitale sempre più completo, dove il contribuente possa reperire facilmente tutta la documentazione relativa ai propri rapporti con il Fisco, senza dover richiedere copie cartacee o rivolgersi agli uffici territoriali.</p>
<p>Nei prossimi mesi è previsto l’inserimento di <strong>ulteriori categorie di documenti</strong>, che saranno rese disponibili con successivi provvedimenti.</p>
<h2>Quali vantaggi per cittadini e imprese</h2>
<p>L’estensione delle funzionalità del Cassetto fiscale offre numerosi benefici pratici:</p>
<ul>
<li><strong>maggiore trasparenza</strong> nella gestione delle pratiche fiscali;</li>
<li>accesso immediato agli atti senza attendere richieste agli uffici;</li>
<li>possibilità di verificare lo stato dei procedimenti in tempo reale;</li>
<li>migliore organizzazione della documentazione tributaria;</li>
<li>riduzione degli errori e maggiore tempestività negli adempimenti;</li>
<li>semplificazione del rapporto tra contribuente e Agenzia delle Entrate.</li>
</ul>
<p>L’obiettivo finale è quello di offrire un servizio digitale sempre più efficiente, che consenta a cittadini e imprese di gestire con maggiore facilità la propria posizione fiscale direttamente online.</p>
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