In questa guida fiscale esaminiamo il trattamento dell’imposta di bollo nei confronti dei contribuenti che adottano il regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014. Dopo una ricognizione del quadro normativo di riferimento, vengono analizzate le ipotesi di esenzione, i casi in cui il bollo rimane dovuto e le conseguenze del mancato assolvimento dell’imposta.
Il regime forfettario, introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e successivamente modificato dalle Leggi n. 145/2018 e n. 197/2022, rappresenta il regime fiscale naturale e privilegiato destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale, che rispettino determinati requisiti dimensionali.
I tratti essenziali del regime consistono nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, nella misura ordinaria del 15% – ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza dei requisiti previsti – da calcolarsi su un reddito imponibile forfettariamente determinato applicando un coefficiente di redditività al totale dei ricavi o compensi percepiti.
Il presupposto applicativo fondamentale è il limite di ricavi o compensi annui pari a 85.000 euro, elevato dal 1° gennaio 2023 rispetto al precedente tetto di 65.000 euro, con ulteriore uscita automatica dal regime in corso d’anno al superamento della soglia di 100.000 euro.
Uno dei vantaggi più rilevanti sotto il profilo degli adempimenti formali è rappresentato dall’esclusione dall’obbligo di applicazione dell’IVA sulle operazioni effettuate. È proprio tale caratteristica a interferire in modo diretto con la disciplina dell’imposta di bollo sulle fatture, come si illustrerà nei paragrafi che seguono.
L’imposta di bollo: quadro normativo essenziale
L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dalla relativa Tariffa allegata. Il presupposto impositivo consiste nell’utilizzo di determinati atti, documenti e registri indicati nella Tariffa stessa, tra cui rientrano le fatture, le ricevute, le quietanze e gli atti in genere relativi ad operazioni soggette o non soggette a IVA, secondo distinzioni che verranno esaminate nel dettaglio.
Ai sensi dell’art. 13, n. 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, le fatture, le note, i conti e i documenti simili recanti importi superiori a 77,47 euro che non recano addebito di IVA sono soggetti all’imposta di bollo nella misura di 2,00 euro per documento.
La ratio della previsione è quella di assoggettare a bollo i documenti aventi natura di quietanza o ricevuta di pagamento che non transitano per il meccanismo dell’IVA (che assolve, tra l’altro, anche una funzione di tracciabilità delle operazioni economiche). La soglia di 77,47 euro corrisponde alle vecchie 150.000 lire, rimasta invariata dalla conversione in euro avvenuta nel 2002.
Il regime forfettario e l’imposta di bollo
I contribuenti forfettari emettono fatture senza applicazione dell’IVA. Il documento reca obbligatoriamente la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 – Regime Forfettario” e l’indicazione che l’operazione non è soggetta a ritenuta d’acconto. Non venendo addebitata l’IVA, sorge in linea di principio l’obbligo di applicazione dell’imposta di bollo ogniqualvolta l’importo della fattura superi la soglia di 77,47 euro.
Questa situazione poteva sembrare paradossale: un regime nato per semplificare gli adempimenti si trovava a imporre – in virtù della sua stessa natura – l’obbligo di applicazione del bollo su quasi tutte le fatture emesse, visto che la soglia di 77,47 euro è di fatto irrisoria per qualsiasi attività economica.
La chiave di lettura decisiva è fornita dall’art. 6, comma 2, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, e dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 23 aprile 2013, precedente all’introduzione del regime forfettario ma applicabile per analogia.
La norma stabilisce che sono esenti dall’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri relativi ad operazioni escluse dall’applicazione dell’IVA ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5, 7 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA). L’esclusione dall’IVA deve essere strutturale, cioè derivante dalla natura stessa dell’operazione, e non meramente soggettiva.
I contribuenti forfettari, tuttavia, non effettuano operazioni “escluse” da IVA nel senso tecnico-giuridico del termine: le loro operazioni sarebbero in linea di principio imponibili IVA, ma l’imposta non viene applicata in ragione del regime speciale adottato. Si tratta, tecnicamente, di operazioni poste in essere da soggetti che adottano un regime di “non applicazione” dell’IVA, non di operazioni strutturalmente escluse dall’IVA.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in modo specifico sul punto con la Risposta all’Interpello n. 107 del 1° aprile 2021, confermando un indirizzo già consolidato in prassi: “I contribuenti in regime forfettario sono obbligati ad applicare l’imposta di bollo di 2,00 euro sulle fatture emesse che superino la soglia di 77,47 euro, salvo specifiche ipotesi di esenzione che devono essere valutate caso per caso in relazione alla natura dell’operazione”.
I casi in cui il bollo non è dovuto
Nonostante la regola generale imponga il bollo sulle fatture dei forfettari, esistono numerosi e rilevanti casi di esenzione. La loro corretta individuazione è essenziale per non incorrere né in violazioni (bollo non pagato quando dovuto) né in versamenti non necessari.
Se il corrispettivo indicato in fattura non supera 77,47 euro, l’imposta di bollo non è dovuta a prescindere dal regime fiscale adottato dal contribuente. Il limite va verificato sul singolo documento, non sull’insieme dei pagamenti.
Come anticipato, se l’operazione è strutturalmente esclusa dall’IVA (ad esempio per carenza del requisito soggettivo, oggettivo o territoriale), la fattura è esente da bollo anche se emessa da un forfettario. La distinzione tra esclusione e non applicazione per scelta di regime è qui determinante.
Rientrano in questa casistica:
- operazioni effettuate da soggetti privati che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione;
- operazioni che non costituiscono cessioni di beni né prestazioni di servizi ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972;
- operazioni territorialmente non rilevanti in Italia (ad es. servizi resi a committenti extra-UE per i quali si applicano le regole di territorialità degli artt. 7-ter e seguenti).
Le fatture relative ad operazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 sono esenti dall’imposta di bollo in virtù dell’art. 10, n. 27-ter, della Tariffa, Parte Prima. Questa esenzione si applica anche al forfettario che rende prestazioni intrinsecamente esenti da IVA, come:
- prestazioni sanitarie e di cura (art. 10, n. 18, D.P.R. 633/1972);
- prestazioni educative e di insegnamento (art. 10, n. 20);
- operazioni bancarie e finanziarie tipiche (art. 10, nn. 1-4);
- prestazioni assicurative (art. 10, n. 9).
In questi casi l’esenzione dal bollo sussiste indipendentemente dal regime fiscale adottato, poiché dipende dalla natura intrinseca dell’operazione.
Con l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari (inizialmente facoltativa, poi obbligatoria per i soggetti con ricavi superiori a 25.000 euro dal 1° luglio 2022, e infine generalizzata dal 1° gennaio 2024), l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche viene assolta in modo virtuale tramite il sistema dell’Agenzia delle Entrate (SDI – Sistema di Interscambio).
Dal punto di vista pratico, le fatture elettroniche soggette a bollo devono recare il flag “bollo virtuale” nel tracciato XML (campo <DatiBollo> con valore SI e <ImportoBollo> pari a 2,00). L’imposta viene poi liquidata e versata trimestralmente dall’Agenzia delle Entrate comunicando al contribuente l’importo dovuto attraverso il cassetto fiscale.
Questo non è tecnicamente un caso di “non pagamento” del bollo, ma di modalità semplificata di assolvimento: il bollo è comunque dovuto, ma non deve essere applicato fisicamente sul documento.
Le fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni rientrano in un regime speciale. Ai sensi dell’art. 6 della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972, gli atti e documenti posti in essere nell’interesse esclusivo delle Amministrazioni dello Stato sono esenti dall’imposta di bollo.
Tuttavia, l’applicazione di questa esenzione al forfettario che emette fattura verso la P.A. richiede cautela: l’esenzione non è automatica e dipende dalla tipologia dell’atto e dal fatto che lo stesso sia posto in essere nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione. In caso di dubbio, è opportuno applicare il bollo.
I casi in cui il bollo è dovuto
A integrazione del quadro esposto, è utile riepilogare i casi in cui il bollo deve essere correttamente applicato dai contribuenti in regime forfettario:
- Fattura cartacea: Fattura cartacea (per i soggetti non ancora obbligati alla fatturazione elettronica o nei casi eccezionali ammessi) di importo superiore a 77,47 euro, relativa ad operazione che sarebbe imponibile IVA se il regime forfettario non fosse applicato.
- Fattura elettronica: Fattura elettronica tramite SDI di importo superiore a 77,47 euro, con inserimento del flag bollo nel tracciato XML e liquidazione trimestrale.
- Servizi a privati: Fattura emessa verso privati o committenti extra-UE per servizi generici (art. 7-ter D.P.R. 633/72), per importi superiori a 77,47 euro.
- Ricevute: Ricevute o quietanze di pagamento emesse in sostituzione di fatture, se di importo superiore a 77,47 euro.
Modalità di assolvimento dell’imposta
Per le fatture in formato cartaceo, l’imposta di bollo si assolve mediante:
- apposizione della marca da bollo (contrassegno telematico) del valore di 2,00 euro sull’originale consegnato al cliente;
- indicazione degli estremi della marca sulla copia conservata dal forfettario;
- in alternativa, versamento cumulativo tramite F24 con codice tributo 2501, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.
Per le fatture elettroniche trasmesse tramite SDI, il bollo si assolve esclusivamente in via virtuale:
- inserimento nel file XML del tag <DatiBollo> con indicazione “SI” e importo 2,00;
- l’Agenzia delle Entrate liquida trimestralmente l’imposta dovuta e la comunica al contribuente;
- il versamento avviene tramite F24 precompilato disponibile nel cassetto fiscale, entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre;
- per importi inferiori a 250 euro nei primi tre trimestri, il versamento può essere rinviato al trimestre successivo.
Il contribuente che emette fatture elettroniche non deve acquistare né apporre marche da bollo fisiche: l’adempimento è interamente virtuale e gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni per omesso pagamento
L’omesso o insufficiente assolvimento dell’imposta di bollo è sanzionato dall’art. 25 del D.P.R. n. 642/1972. Le sanzioni ordinarie applicabili sono:
- sanzione dal 100% al 500% dell’imposta evasa in caso di omessa apposizione della marca da bollo;
- sanzione del 30% dell’imposta non versata nei termini per le fatture elettroniche, con riduzione al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
- possibilità di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, con riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.
In caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’imposta evasa viene recuperata con le relative sanzioni e interessi moratori calcolati al tasso legale vigente.
Conclusioni
La questione dell’imposta di bollo per i contribuenti forfettari rappresenta un esempio paradigmatico delle complessità che possono emergere dall’intersezione tra regimi fiscali speciali e tributi “minori” spesso sottovalutati nella pianificazione fiscale.
Il principio fondamentale da tenere a mente è che il regime forfettario non esonera in via generalizzata dall’imposta di bollo: l’esonero scatta solo in presenza di specifiche condizioni (importo inferiore a 77,47 euro, operazioni intrinsecamente esenti o escluse da IVA, specifici regimi di favore per determinati soggetti o atti).
Dal punto di vista pratico, l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica ha notevolmente semplificato la gestione del bollo per i forfettari, trasferendo la liquidazione e il versamento al sistema SDI e al cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Ciò nonostante, rimane fondamentale che il contribuente – o il suo consulente fiscale – valuti correttamente, per ciascuna fattura emessa, la sussistenza o meno dell’obbligo di bollo.
Un’ultima riflessione merita l’interrogativo – spesso sollevato dai contribuenti – sulla opportunità di aumentare la soglia di 77,47 euro, rimasta invariata dal 2002: adeguata all’inflazione, tale soglia si collocherebbe oggi intorno ai 130-140 euro, con un sensibile ridimensionamento del numero di fatture soggette a bollo. Si tratta di un intervento di semplificazione auspicato da più parti, ma non ancora realizzato dal legislatore.
Per informazioni maggiori o per richiedere una consulenza personalizzata contatta il team di Mister Fisco.
L’articolo Regime Forfettario: quando non si deve pagare l’imposta di bollo? proviene da Misterfisco.
